Cassazione Civile, Ordinanza n. 18604/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'impugnazione di attribuzione di rendita catastale per l'anno 2013 notificata a una società concessionaria di beni demaniali siti nel porto turistico di Mirabello. Nei gradi di merito la Commissione tributaria provinciale aveva disapplicato le sanzioni, ritenendo sussistente una situazione di obiettiva incertezza normativa e di buona fede, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario non poteva disapplicare d'ufficio le sanzioni in assenza di specifica domanda del contribuente; con il secondo motivo, violazione dell'art. 336 l. 311/2004 e dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992. La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e difendendo la correttezza della disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa può essere pronunciata dal giudice tributario solo se richiesta dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, non potendo essere disposta d'ufficio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza interpretativa non è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, ma solo su domanda del contribuente tempestivamente proposta.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte lo dichiara assorbito e non svolge un'autonoma interpretazione decisoria su tale norma.
La causa è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla Corte come norma che ribadisce, in generale, la disciplina della non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa.
art. 10, comma 3, d.lgs. 212/2000
Richiamato dalla Corte quale ulteriore conferma generale del principio di tutela del contribuente in caso di incertezza normativa.
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza sulla portata della norma presuppone una specifica domanda del contribuente e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- La questione dell'incertezza normativa, ai fini dell'esclusione delle sanzioni, deve essere dedotta nei modi e nei termini processuali corretti; non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
- Quando la decisione di merito sia viziata per avere disposto d'ufficio la disapplicazione delle sanzioni, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le disposizioni tributarie che contemplano l'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza interpretativa non attribuiscono al giudice un potere-dovere officioso, ma un potere esercitabile entro il perimetro della domanda di parte.
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