Cassazione Civile, Ordinanza n. 24037/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione per rilascio di un immobile sito in Massa promossa dall'aggiudicataria in forza di decreto di trasferimento emesso all'esito di una precedente espropriazione immobiliare. La persona esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, che il Tribunale ha rigettato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 612 c.p.c., sostenendo che, poiché dalle prove testimoniali era emerso che aveva consegnato le chiavi al custode giudiziario e che il compendio comprendeva anche un'area recintata destinata a legnaia/pollaio, l'attuazione coattiva avrebbe dovuto seguire le forme dell'esecuzione per obblighi di fare e non quelle del rilascio; 2) violazione degli artt. 1476 c.c. e 570, 586 e 788 c.p.c., assumendo che il delegato alla vendita avesse immesso completamente nel possesso l'aggiudicataria, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'esecutata rispetto all'esecuzione per rilascio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza avrebbe ignorato che, al momento della consegna delle chiavi, l'aggiudicataria poteva già accedere liberamente al terreno recintato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che il decreto di trasferimento di immobile pignorato, ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c., contiene l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto e che la sua attuazione coattiva avviene tipicamente tramite l'esecuzione per rilascio disciplinata dagli artt. 605 ss. c.p.c. La presenza di una recinzione che ostacoli l'accesso integra soltanto una difficoltà materiale, superabile con i provvedimenti temporanei di cui all'art. 610 c.p.c., e non impone il ricorso all'esecuzione per obblighi di fare ex artt. 612 ss. c.p.c. Le doglianze che miravano a un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti sono state dichiarate inammissibili perché estranee al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui richiedeva una nuova valutazione del merito.
art. 586, secondo comma, c.p.c.
l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto
il decreto di trasferimento contiene un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile venduto.
disciplinano la tipica esecuzione per rilascio applicabile al titolo costituito dal decreto di trasferimento.
consente di adottare provvedimenti temporanei per superare difficoltà materiali nell'esecuzione per rilascio.
disciplina l'esecuzione per obblighi di fare, ritenuta non applicabile al caso di rilascio dell'immobile.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere la legittimazione passiva nell'esecuzione per rilascio.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme ad altre norme sull'espropriazione immobiliare.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo insieme ad altre norme sull'espropriazione immobiliare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in conseguenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto di trasferimento emesso all'esito di espropriazione immobiliare costituisce titolo esecutivo anche per il rilascio dell'immobile venduto, sicché la coattiva attuazione va eseguita con le forme dell'esecuzione per rilascio.
- La presenza di ostacoli materiali all'accesso, come una recinzione, non muta la natura dell'azione esecutiva in un'esecuzione per obblighi di fare: tali ostacoli integrano solo difficoltà esecutive risolvibili con i provvedimenti temporanei del giudice dell'esecuzione.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, richieda una rivalutazione del materiale istruttorio e una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se ricorrono i presupposti di legge, è tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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