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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27663/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva prestato una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni di una società beneficiaria di un contributo pubblico ex L. n. 488 del 1992, poi revocato dall'amministrazione. A seguito dell'iscrizione a ruolo del credito e della notificazione di cartella di pagamento per il residuo, la garante ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo l'inoperatività/inefficacia della garanzia e chiedendo anche la restituzione di quanto già versato in esecuzione del medesimo titolo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello l'ha riformata rigettandola. In cassazione la società ha proposto tre motivi, ma il testo riportato non ne specifica il contenuto analitico; dalla motivazione emerge che la questione decisiva riguardava l'ammissibilità del ricorso per tardività, perché la sentenza impugnata era soggetta al termine lungo semestrale e, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non operava la sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. 327 c.p.c., applicabile nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009. Ha escluso la sospensione feriale dei termini poiché il giudizio aveva ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, rientrante tra le controversie escluse dalla sospensione. Ha inoltre precisato che la domanda di restituzione delle somme già versate era solo consequenziale all'accoglimento dell'opposizione e risultava assorbita dal rigetto di quest'ultima. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione; la controversia rientra tra quelle escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel testo applicabile dopo la modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive, in ragione dell'esigenza di speditezza del processo esecutivo.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio in quanto il ricorso appariva destinato all'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    ha modificato l'art. 327 c.p.c., fissando in sei mesi il termine lungo per impugnare.

  • L. 30 maggio 1992, n. 488

    costituisce il quadro normativo del contributo pubblico alla cui revoca era collegata la garanzia fideiussoria.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il processo è sottratto alla sospensione feriale dei termini, per la prevalenza dell'esigenza di speditezza propria dell'esecuzione forzata.
  • Quando la domanda di restituzione è proposta solo in via consequenziale all'accoglimento dell'opposizione esecutiva, essa segue le sorti dell'opposizione principale e resta assorbita se quest'ultima viene rigettata.
  • Ai fini della sospensione feriale, occorre distinguere tra domande autonome e domande che costituiscono mero presupposto o conseguenza della decisione sull'opposizione esecutiva: solo nel primo caso può venire in rilievo la disciplina ordinaria della sospensione.
  • Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nei giudizi soggetti all'art. 327 c.p.c. nel testo vigente, è di sei mesi; se il ricorso per cassazione è notificato oltre tale termine, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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