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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13189/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile, con condanna della detentrice senza titolo anche al risarcimento del danno. In appello la decisione di primo grado è stata impugnata, ma la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., rilevando che l'atto si limitava a riproporre le tesi già svolte in primo grado senza individuare puntualmente gli errori della sentenza. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) lamentava una contraddittorietà tra l'ordinanza cautelare che aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado e la successiva sentenza di inammissibilità dell'appello; 2) deduceva violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. perché l'inammissibilità sarebbe stata pronunciata oltre i termini e dopo la sospensione cautelare; 3) contestava nel merito la valutazione di non specificità dell'appello; 4) invocava la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, sostenendo che i motivi fossero specifici e richiamando anche la comparsa conclusionale; 5) lamentava l'omesso esame di un audio-video che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato la natura contrattuale del rapporto tra le parti, con violazione anche dell'art. 2712 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione dell'ordinanza cautelare di sospensione non poteva essere usata come parametro per censurare la successiva sentenza di merito; inoltre, l'inammissibilità dell'appello era stata dichiarata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità e non ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., sicché non operavano le preclusioni temporali invocate. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non aveva indicato in modo completo e autosufficiente gli atti e i documenti necessari a verificare la pretesa specificità dei motivi di appello, limitandosi a richiami generici e parziali. Ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di interesse, poiché, essendo stata confermata l'inammissibilità dell'appello, non era possibile aprire una valutazione di merito sull'omesso esame dell'audio-video; la ricorrente avrebbe dovuto prima attaccare e rimuovere la decisione di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di primo grado integra difetto di specificità e legittima la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La disciplina dell'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento è distinta dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dell'appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il termine e la scansione procedimentale ivi previsti riguardano l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., non la diversa ipotesi di inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata e non può essere desunto dal confronto con provvedimenti estranei, come un'ordinanza cautelare.

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4, 5 e 360-bis, co. 1

    La censura in cassazione deve rispettare i limiti propri dei singoli vizi dedotti; dopo la riforma del n. 5, la motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una completa allegazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, con indicazione del loro contenuto rilevante; non basta un richiamo generico o la trascrizione parziale di brani isolati.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    I documenti posti a fondamento del ricorso devono essere prodotti nei modi prescritti, anche mediante produzione del fascicolo di parte se adeguatamente indicato nel ricorso.

  • art. 2712 c.c.

    Il motivo che invoca l'efficacia probatoria di riproduzioni audiovisive è inammissibile se non supera preliminarmente il filtro dell'ammissibilità del ricorso e non è autosufficiente rispetto alla questione processuale decisiva.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione dei limiti al sindacato sulla motivazione va compiuta secondo i canoni ermeneutici ordinari, senza ampliarne indebitamente l'ambito.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La riforma del 2012 ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché emerga dal testo della sentenza.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    In collegamento con l'autosufficienza, il ricorso deve porre la Corte in condizione di verificare direttamente il contenuto degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione deve risultare dal testo della sentenza impugnata e non può essere costruito mediante il confronto con provvedimenti estranei o con valutazioni svolte in sede cautelare.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. è distinta dall'inammissibilità prevista dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; i relativi termini e meccanismi non sono sovrapponibili.
  • Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 342 c.p.c. deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando in modo completo gli atti rilevanti, la loro sede processuale e il contenuto necessario alla verifica della censura.
  • La specificità dei motivi di appello richiede una critica puntuale alla sentenza di primo grado, con indicazione degli errori denunciati e delle ragioni della contestazione; la mera riproposizione delle difese già svolte non è sufficiente.
  • Un motivo di ricorso volto a contestare la valutazione del merito è inammissibile quando la decisione impugnata si fonda su una preliminare ratio processuale assorbente che non viene efficacemente censurata.
  • Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è confinato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non estendendosi a una rivisitazione generale del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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