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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009. L'accertamento recuperava l'imposta su tre cessioni intracomunitarie ritenute irregolari perché, secondo l'Ufficio, le partite IVA dei cessionari spagnoli non erano attive oppure risultavano intestate a operatore sconosciuto. La CTR aveva ritenuto decisivo il mancato esperimento, da parte della contribuente, del procedimento di verifica del codice di identificazione dei cessionari previsto dalla risoluzione ministeriale n. 25/E del 12.12.1997. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 41 e 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente fondato l'imponibilità su un profilo meramente formale, senza verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria e senza considerare la documentazione prodotta per dimostrare l'effettività e regolarità delle operazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di IVA e cessioni intracomunitarie, la mancata attivazione del subprocedimento di verifica del numero di identificazione del cessionario non consente di per sé di negare il regime di non imponibilità quando il contribuente abbia fornito elementi idonei a dimostrare i presupposti sostanziali dell'operazione. La CTR, valorizzando soltanto il dato formale segnalato dall'Ufficio e omettendo di esaminare la documentazione prodotta dalla contribuente, ha quindi deciso in contrasto con il principio secondo cui il requisito formale non è, da solo, condizione sostanziale dell'esenzione/non imponibilità IVA. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • artt. 41 e 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331/1993

    Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili se il cessionario comunica il proprio numero di identificazione e il soggetto passivo attiva la procedura di verifica; la mancanza degli adempimenti formali può legittimare l'Ufficio a contestare il regime, ma resta salva la prova contraria del contribuente sui presupposti sostanziali.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina IVA applicabile alle operazioni fatturate.

  • risoluzione ministeriale n. 25/E del 12.12.1997

    È richiamata come fonte del procedimento di verifica del codice di identificazione dei cessionari comunitari; la Corte evidenzia che il suo mancato esperimento non è, da solo, decisivo in presenza della prova dei requisiti sostanziali.

  • art. 50, commi 1 e 2, del d.l. n. 331/1993, conv. in l. n. 427/1993

    Per le cessioni intracomunitarie l'esenzione/non imponibilità presuppone la comunicazione del numero di identificazione IVA del cessionario e la verifica della sua validità, ma tale requisito è qualificato come formale e non sostanziale.

  • art. 22, paragrafo 8, della sesta direttiva 77/388/CEE

    La Corte lo richiama in funzione interpretativa del diritto unionale per affermare che l'amministrazione non può negare l'esenzione solo per la mancata comunicazione del numero di identificazione, se non vi sono indizi di frode e gli altri requisiti sono soddisfatti.

  • art. 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Le disposizioni sono richiamate dalla giurisprudenza UE citata per ribadire la natura formale del requisito identificativo ai fini dell'esenzione IVA nei trasferimenti intracomunitari.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie IVA, la mancata o incompleta indicazione/validazione del numero di identificazione del cessionario integra un requisito formale e non, di per sé, una condizione sostanziale di imponibilità.
  • L'amministrazione finanziaria può contestare il regime di non imponibilità quando difettino gli adempimenti formali previsti, ma il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con qualsiasi idonea documentazione la reale sussistenza dei presupposti sostanziali dell'operazione.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi al dato formale segnalato dall'Ufficio, ma deve esaminare le emergenze documentali offerte dal contribuente e verificare se le operazioni risultino effettivamente intracomunitarie e non fraudolente.
  • La prova della qualità di soggetto passivo del cessionario e della destinazione intracomunitaria del bene non può dipendere esclusivamente dall'indicazione del numero IVA, quando siano acquisiti elementi contrari o ulteriori riscontri oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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