Cassazione Civile, Sentenza n. 33349/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il decreto dirigenziale di ricostruzione di carriera n. 54/2007 e la nota di esecuzione prot. N. 15198/Serv. II del 3/11/2008 chiedendo: il riconoscimento dell'assegno ad personam pensionabile e non riassorbibile (ai sensi dell'art. 3, commi 57 e 58, legge n. 537/1993), la ricostruzione completa della carriera computando un periodo di aspettativa successivamente annullato/riconosciuto e la restituzione delle retribuzioni decurtate oltre al risarcimento del danno. La controversia verteva sulla qualificazione del trasferimento della lavoratrice (se avvenuto per effetto del d.lgs. n. 479/1994 o invece come normale passaggio tra Amministrazioni disciplinato dal d.P.R. n. 3/1957) e sulla sussistenza di una interruzione del rapporto di lavoro (dimissioni volontarie vs. trasferimento/continuazione di rapporto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze attengano in realtà alla ricostruzione di fatti e alla nuova valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Corte d'appello di Napoli), questioni non sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. In particolare la Corte d'appello aveva accertato che il passaggio della ricorrente era avvenuto sulla base del d.lgs. n. 479/1994, che vi era rilevanza del verbale di intesa del 21/7/1998 e che la ricorrente si era volontariamente dimessa dall'Amministrazione carceraria; tali accertamenti di fatto non sono stati efficacemente contestati in cassazione sotto il profilo giuridico. Per tali ragioni i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (contestavano fattualità), il terzo motivo (risarcimento) è assorbito o inammissibile per le stesse ragioni. Nessuna statuizione sulle spese (le PA non hanno depositato controricorso). La Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il d.lgs. n. 479/1994 (normativa sui trasferimenti per legge e sui relativi effetti giuridici), con la conseguenza che l'assegno ad personam risultava riassorbibile nel caso di trasferimento effettuato ai sensi di tale decreto. La Cassazione ha confermato che tale accertamento di fatto grava sul giudice di merito e non era efficacemente contestato in cassazione.
Rilevato dalla ricorrente come norma applicabile ai trasferimenti tra amministrazioni e alla continuità del rapporto; la Corte d'appello ha invece ritenuto prevalente la disciplina del d.lgs. 479/1994. La Cassazione ha ritenuto la questione come pacificamente incidente sulla valutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 3, commi 57 e 58, legge n. 537 del 1993
Forma normativa di riferimento per l'assegno ad personam. La ricorrente invocava il riconoscimento di un assegno pensionabile e non riassorbibile ai sensi di tali commi; la Corte d'appello ha ritenuto che, per i fatti accertati (trasferimento ai sensi del d.lgs. 479/1994), la riassorbibilità fosse prevista e che il diritto alla prestazione non sussistesse nella forma invocata. La Cassazione ha escluso la riconsiderazione fattuale di tale applicazione.
verbale di intesa del 21 luglio 1998
Documentazione contrattuale/istituzionale ritenuta dalla Corte d'appello rilevante per la trasformazione dell'indennità in assegno riassorbibile; la Cassazione ha ritenuto che l'esame del rilievo del verbale sia questione di fatto non sindacabile in cassazione.
La Corte ha applicato i principi di ammissibilità del ricorso per cassazione: le censure invocate attengono a nuova valutazione della fattispecie concreta e delle risultanze probatorie (limitate sindacabilità in cassazione). Pertanto le doglianze in ordine a errata sussunzione/omesso esame di fatti sono state dichiarate inammissibili ai sensi delle regole di legittimità.
art. 2112 c.c. e art. 2118 c.c.
Norme del codice civile richiamate dalla ricorrente in ordine alla continuità del rapporto di lavoro e agli effetti delle dimissioni; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione fosse subordinata a un accertamento fattuale (se vi fu o meno interruzione del rapporto), accertamento che il giudice di merito ha svolto e non è stato efficacemente contestato in cassazione.
d.lgs. n. 29 del 1993 e d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati nella controversia in relazione alla disciplina del pubblico impiego e ai CCNL; la Corte ha ritenuto che l'eventuale impatto di tali norme sulla spettanza dell'assegno ad personam dovesse essere valutato unitamente agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione delle risultanze probatorie o una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito: il ricorso per violazione di legge deve sollevare un errore di diritto e non una mera diversa lettura dei fatti.
- Se il passaggio di un dipendente tra amministrazioni è avvenuto per effetto di norme di trasferimento specifiche (es. d.lgs. n. 479/1994), la disciplina applicabile (anche sul regime dell'assegno ad personam e sulla sua riassorbibilità) dipende dalla qualificazione giuridica del trasferimento e va provata documentalmente in primo grado e in appello.
- Chi contesta la non spettanza di un assegno ad personam deve mirare a dimostrare, con elementi di diritto e di fatto ben delineati, che la fattispecie concreta non rientra nella previsione legislativa che giustifica la riassorbibilità; in Cassazione occorre invece dimostrare un errore di diritto nella motivazione del giudice di merito.
- La distinzione tra 'trasferimento per legge' e 'dimissioni volontarie seguite da nuova assunzione' è cruciale per determinare continuità del rapporto e diritti economici: occorre documentare chiaramente la volontarietà o meno dell'interruzione del rapporto.
- In cause che vertono su benefit retributivi storici (assegni ad personam) è essenziale produrre e contestare tempestivamente atti e verbali (es. verbali di intesa, decreti dirigenziali, pareri amministrativi), perché la loro valutazione è centrale e difficilmente rivisitabile in Cassazione.
- Proceduralmente, se si vuole che la Cassazione esamini una questione di diritto, il ricorso deve essere formulato in termini di violazione normativa o di errata interpretazione della norma, non in termini di contraddittoria valutazione delle prove; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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