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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33355/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto la domanda di risarcimento danni promossa da Andreetta per la risoluzione anticipata del suo incarico di direttore generale in seguito alla soppressione dell'ICE e alla costituzione della nuova "ICE - Agenzia". I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.l. n. 98/2011 (nella versione novellata dal d.l. n. 201/2011) e dell'art. 1463 c.c., sostenendo che la normativa dispone il trasferimento ope legis dei rapporti di lavoro all'Amministrazione di destinazione e che, pertanto, il rapporto con il direttore generale si sarebbe trasferito senza che potesse fondarsi una richiesta di risarcimento per recesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti, cassato la sentenza impugnata della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda risarcitoria proposta da Gabriele Andreetta. La Corte ha ritenuto che, sebbene la disciplina di trasferimento prevista dall'art. 14 abbia valenza generale per il personale del soppresso ICE, la figura del direttore generale è stata ricondotta da legge e dallo statuto dell'Agenzia ad una configurazione nuova e apicale (art. 22 e assetto statutario), non assimilabile alla precedente posizione. Di conseguenza non si è potuta operare una successione di incarico per continuità giuridica e la cessazione del rapporto è stata qualificata come risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.). La Corte ha inoltre ritenuto che la diversa sorte del direttore generale non costituisce violazione del principio di non discriminazione, data la non comparabilità delle posizioni. Per la novità della questione le spese del processo sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) nella versione risultante dalle modifiche del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)

    "17. L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso... 19. Le funzioni attribuite all’ICE... e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti... al Ministero dello sviluppo economico... e all’Agenzia... 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo... Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta... 26. In sede di prima applicazione... è trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto... 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto... sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico... 26-octies. I dipendenti trasferiti... mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio..."

    La Corte ha interpretato il complesso delle disposizioni come norma di trasferimento generale delle funzioni, risorse e rapporti giuridici per il personale dipendente, ma ha ritenuto che le disposizioni sul nuovo assetto (in particolare art. 22 e le previsioni statutarie) configurino per il direttore generale una posizione giuridica e funzionale del tutto nuova, non soggetta alla successione automatica dell'incarico. I commi che richiamano espressamente il "personale dipendente a tempo indeterminato" sono stati considerati specificazioni applicative della misura traslativa per il personale, non deroghe che estendano la continuità alla figura apicale del direttore generale.

  • art. 1463 c.c.

    La Corte ha applicato l'istituto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione per giustificare la risoluzione del contratto di incarico del direttore generale: la funzione/posizione ricoperta è venuta meno nella sua originaria configurazione, rendendo impossibile la prosecuzione dell'incarico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme civili; la Corte ha valutato la dedotta errata interpretazione dell'art. 14 e l'ha riformata a favore dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La normativa di soppressione/riordino di enti che trasferisce "funzioni, risorse e rapporti giuridici" normalmente produce continuità per il personale dipendente 'ordinario' (in particolare tempo indeterminato), ma non automaticamente per incarichi apicali che la legge o il nuovo statuto ricollocano su basi differenti.
  • Per le figure apicali o di fiducia (es. direttore generale) occorre verificare se la nuova disciplina legale/statutaria abbia ricostruito la posizione con funzioni, modalità di nomina e natura giuridica tali da costituire una nuova figura non comparabile con la precedente: in tal caso può essere configurata impossibilità sopravvenuta della prestazione e legittima la risoluzione.
  • La clausola di trasferimento normativa (comma generale) e le disposizioni successive che menzionano espressamente il "personale dipendente a tempo indeterminato" devono essere lette in funzione della specificazione applicativa: non sempre ogni richiamo esclusivo indica una volontà di escludere altre categorie, ma può indicare ambiti di primo trasferimento; tuttavia la natura dell'incarico apicale prevale nella valutazione.
  • Il principio di non discriminazione non impedisce differenze di trattamento quando le posizioni non sono comparabili nella sostanza (ruolo, funzioni, modalità di nomina, rapporto fiduciario).
  • In casi analoghi è necessario esaminare: (a) il testo normativo e i commi attuativi; (b) il nuovo statuto/assetto organizzativo dell'ente destinatario; (c) la sostanziale sovrapponibilità delle funzioni e del contenuto dell'incarico; (d) se sussiste la possibilità tecnica e giuridica di trasferire l'incarico; solo se manca tale sovrapponibilità, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta è congrua.

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