Cassazione Civile, Sentenza n. 33358/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive per il periodo 2 maggio 2009 - 30 giugno 2010, contestava la legittimità e la motivazione del recesso intimato ai sensi dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 (con decorrenza 1° luglio 2010), la determinazione del termine di preavviso, il mancato compenso per incarichi aggiuntivi e il rigetto della domanda di risarcimento danni nei confronti del rettore e del direttore amministrativo. Ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato le pretese principali e confermato, in parte, il primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla presunta nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza, ritenendo corretta la modalità decisionale adottata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Ha ritenuto legittimo il recesso ai sensi dell'art. 72 comma 11 d.l. n. 112/2008 perché l'atto di recesso richiamava il documento programmatico deliberato dal Consiglio di amministrazione (quindi motivazione di riferimento ad atto generale idonea). Ha confermato che, ratione specialitatis, il termine di preavviso di sei mesi stabilito dall'art. 72 prevale sulla disciplina contrattuale che prevedeva un termine maggiore. Ha invece escluso il diritto a compensi per incarichi aggiuntivi in assenza di prova di incarichi retribuiti da terzi e richiamato il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale (art. 24 d.lgs. 165/2001 e correlata disciplina contrattuale). Ha inoltre respinto la domanda di differenze retributive per mansioni superiori rilevando che, nel sistema universitario, l'unico incarico di vertice è quello del direttore amministrativo e che la diversa denominazione di 'fascia' per la graduazione economica non equivale a una diversa fascia normativa di inquadramento. Infine ha ritenuto generiche e insufficienti le allegazioni ai fini del risarcimento danni. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 127-ter c.p.c.
Consente la modalità decisionale adottata dalla Corte d'appello (deposito della sentenza successivo alla scadenza per memorie) e, pertanto, non richiede la lettura del dispositivo in udienza; la censura per mancata lettura è inammissibile se si è proceduto secondo tale norma
art. 72, comma 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. l. 6 agosto 2008, n. 133
"Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni ... possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni ..., risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ... con un preavviso di sei mesi..."
Introduce una causa speciale di recesso correlata al compimento dell'anzianità massima contributiva e stabilisce direttamente il termine di preavviso di sei mesi; la motivazione del recesso deve consentire il controllo di legalità e può essere soddisfatta con il richiamo a un atto generale di organizzazione interna debitamente richiamato nella deliberazione
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
"Il trattamento economico ... remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ... nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio ... i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza."
Principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la retribuzione comprende tutte le funzioni e gli incarichi connessi all'ufficio e i compensi da terzi confluiscono all'amministrazione; ne deriva che non spetta compenso aggiuntivo salvo quanto previsto e finanziato nei termini contrattuali per incarichi in favore di terzi
art. 26 CCNL Dirigenza Area VII
La norma contrattuale consente l'attribuzione formale di incarichi aggiuntivi e la destinazione dei compensi di terzi ai fondi per il trattamento accessorio; tuttavia va interpretata in armonia con il principio di omnicomprensività: le quote remunerabili sono quelle effettivamente alimentate da compensi provenienti da terzi e destinate ai fondi contrattuali
art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e art. 51 CCNL
Richiamati per precisare che l'inserimento nella prima fascia dirigenziale è riservato a dirigenti preposti ad uffici generali o equivalenti; nel sistema universitario non esiste la dirigenza di prima fascia intesa come incarico di vertice diverso dal direttore amministrativo
art. 29 CCNL Dirigenza Area VII
Riferito dalla parte ricorrente circa il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo; la Corte ha ritenuto che la norma speciale dell'art. 72 prevale sulla disciplina contrattuale generale
art. 2041 cod. civ.
Invocato con riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento; la Corte ha escluso l'azione perché mancavano i presupposti (pregiudizio e squilibrio patrimoniale) in presenza del principio di omnicomprensività
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma processuale impiegata per articolare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza e l'ammissibilità delle censure ai sensi di questa disposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevata la sussistenza delle condizioni processuali richieste per gli effetti ivi previsti (ad esempio contributo unificato)
Massime di principio
- Quando il recesso amministrativo è fondato su una norma speciale (es. art. 72 d.l. 112/2008) la motivazione può essere valida se nell'atto di recesso è richiamato e reso apprezzabile un atto generale di organizzazione interna che espliciti le ragioni pubblicistiche (contenimento spesa, ricambio generazionale, ecc.), consentendo il controllo di legalità.
- La disposizione speciale che disciplina il recesso può prevalere sulla disciplina contrattuale generale in relazione a aspetti specifici come la durata del preavviso; va valutata la prevalenza per specialità.
- Nel pubblico impiego privatizzato la retribuzione dirigenziale è generalmente omnicomprensiva (art. 24 d.lgs. 165/2001): per ottenere compensi aggiuntivi è necessario provare l'esistenza di incarichi retribuiti da terzi e la destinazione dei relativi compensi ai fondi previsti dalla contrattazione.
- Nel sistema universitario occorre distinguere tra la denominazione economica di 'fascia' (graduazione del trattamento economico) e la qualificazione normativa dell'incarico dirigenziale: la coincidenza terminologica non significa automaticamente l'attribuzione di una diversa fascia normativa o di un incarico di vertice.
- Le domande di risarcimento danni verso pubblici amministratori richiedono allegazioni circostanziate e prove specifiche; censure generiche sono destinate al rigetto.
- Le modalità decisorie previste dal codice di procedura (es. art.127-ter c.p.c.) sono compatibili con il rito del lavoro quando applicate correttamente; la mancata lettura in udienza non costituisce automaticamente vizio se la sentenza è stata adottata secondo la norma vigente.
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