Cassazione Civile, Sentenza n. 33353/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Regione Puglia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto avverso la condanna al pagamento del trattamento di fine servizio in favore di Rosa Cipriani. La Corte territoriale aveva dichiarato d'ufficio l'improcedibilità per mancata comparizione all'udienza e per mancata prova della notifica del ricorso in appello. La ricorrente contestava che il ricorso era stato regolarmente notificato in tempo utile per l'udienza e denunciava l'errata applicazione/interpretazione dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative all'interpretazione dell'art. 348 c.p.c. nel rito del lavoro. Ha affermato che il secondo comma dell'art. 348 c.p.c. si applica anche alle controversie individuali di lavoro: se l'appellante, pur essendosi costituito con il deposito del ricorso, non compare alla prima udienza, il collegio deve rinviare la causa ad una nuova udienza per consentire all'appellante di provare l'avvenuta tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione; solo in caso di persistenza dell'inattività o di mancanza di prova della notifica va dichiarata l'improcedibilità. Poiché la Corte d'appello aveva dichiarato l'improcedibilità alla prima udienza senza disporre il rinvio, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari anche per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Il secondo comma si applica anche alle controversie individuali di lavoro: se l'appellante si è costituito ma non compare alla prima udienza, il giudice deve rinviare la causa per consentire la prova della tempestiva notifica; l'improcedibilità può essere dichiarata solo in caso di reiterata mancata comparizione o di mancanza della prova della notifica.
Nel rito del lavoro l'appellante si costituisce con il deposito del ricorso, quindi la costituzione avviene anteriormente all'udienza.
Regola la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (vocatio in ius) e costituisce il riferimento temporale rispetto al quale va accertata la tempestività della notificazione.
Individua l'udienza di discussione: il mancato confronto con l'appellante in tale udienza rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 348, comma 2, nel rito del lavoro.
Norma sulla notificazione; richiamata in rapporto alla prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione.
Non può essere utilizzato per assegnare un nuovo termine per la notificazione quando manchi la notifica per la prima udienza: la Cassazione distingue tra rinvio d'udienza (consentito per dimostrare la notifica antecedente) e assegnazione di un termine per rinnovare la notificazione (non consentita per ragioni di durata processuale).
Richiamato in riferimento alla rimessione in termini: la decisione sottolinea che non è ammessa la rimessione a nuovo termine per sanare notifiche omesse, salvo i casi tassativi previsti.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Evidenziata per affermare la compatibilità e l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile anche nel rito speciale del lavoro.
art. 2 Cost.; art. 111 Cost.; art. 6 TUE; art. 6 CEDU
Richiamate per valorizzare i principi costituzionali e convenzionali del diritto di difesa e del giusto processo (inclusa la ragionevole durata del processo), a supporto dell'interpretazione che favorisce un modesto rinvio per garantire l'effettività della difesa.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro l'appellante si considera costituito con il deposito del ricorso; pertanto la mancata comparizione alla prima udienza non rende automaticamente improcedibile l'appello.
- Se l'appellante non compare alla prima udienza pur essendosi costituito, il giudice deve rinviare l'udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, per consentire alla parte di provare la tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione; solo in caso di persistenza dell'inattività o di assenza della prova della notifica si può dichiarare l'improcedibilità.
- La notifica eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza non sana la mancanza della notifica per l'udienza originaria e non può essere utilizzata come rimedio per ottenere una rimessione in termini.
- Non è consentito al giudice assegnare un nuovo termine per effettuare la notificazione ex art. 421 al fine di sanare una notificazione omessa, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo; il rinvio serve invece esclusivamente a consentire la prova della notificazione già tempestivamente eseguita.
- Prassi cautelativa: l'appellante nel rito del lavoro deve curare particolarmente la prova della notificazione tempestiva (documenti, ricevute, testimoni), apparire all'udienza fissata o, se impossibilitato, essere pronto a produrre immediata prova documentale nell'udienza di rinvio.
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