Cassazione Civile, Ordinanza n. 22497/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa di servizi)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società che aveva svolto il servizio di vigilanza. Il Tribunale di Trani aveva condannato la committente al pagamento di una somma per il rapporto intercorso tra le parti. In appello la decisione è stata riformata solo quanto alle spese. La committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica d’ufficio, per il mancato espletamento di una CTU ritenuta necessaria a ricostruire cronologia, quantità e valore dei beni asseritamente asportati o danneggiati; (2) violazione delle norme sulle obbligazioni e sulla compensazione, sostenendo che, essendo i locali vigilati 24 ore su 24, ogni fatto pregiudizievole occorso all’interno del sito dovesse imputarsi alla custode salvo prova contraria, con conseguente possibilità di compensare il credito avversario; (3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulla prova, perché la corte territoriale avrebbe usato argomenti incompatibili con il diniego della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto contro la mancata ammissione della CTU, che non integra un "fatto storico" omesso ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha rilevato la presenza di doppia conforme e ha osservato che la CTU richiesta era comunque esplorativa e non poteva supplire all’onere probatorio della parte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, sostanzialmente chiedendo alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sul nesso causale tra inadempimento e atti di sottrazione o danneggiamento. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
dopo la riforma consente il controllo solo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non su contraddittorietà o insufficienza della motivazione né su singoli elementi istruttori come la CTU non ammessa
richiamato come norma sulla consulenza tecnica, ma la sua invocazione non è idonea a fondare la censura di legittimità quando la CTU è richiesta in funzione esplorativa
richiamato insieme all’art. 61 c.p.c. in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio
richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censura ritenuta inammissibile o assorbita
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento
invocato per sostenere la responsabilità da inadempimento della custode, ma la corte di legittimità ha ritenuto la censura diretta a contestare l’accertamento di fatto
richiamato nella prospettazione della ricorrente in tema di eccezione d’inadempimento, senza esito favorevole
richiamato in relazione alla compensazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato in relazione alla compensazione legale e giudiziale, ma senza incidenza sull’esito
la presenza di due decisioni di merito conformi preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione del minimo costituzionale della motivazione si traduce in nullità della sentenza solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
posta a fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
richiamato implicitamente nella parte in cui la CTU non può essere utilizzata per esonerare la parte dal proprio onere probatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile trasformarlo in una critica alla valutazione delle prove o al mancato espletamento di una consulenza tecnica.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio non integra, di per sé, un fatto storico omesso censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., soprattutto quando la CTU sia richiesta in modo esplorativo o per supplire all’inerzia probatoria della parte.
- In presenza di "doppia conforme", la censura per omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente preclusa nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- Le valutazioni sul materiale probatorio, sull’attendibilità delle prove e sul nesso causale tra inadempimento e danno appartengono al giudice di merito e non possono essere rivisitate in cassazione sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione.
- La responsabilità contrattuale del custode non può essere affermata in modo automatico per la sola previsione di una vigilanza continuativa, occorrendo comunque la prova del fatto dannoso e del nesso causale secondo le regole ordinarie dell’onere della prova.
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