Sentenza del 14/07/2016 n. 4188 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione - Remissione in termini - Causa non imputabile alla parte - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTP di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso tributario per tardiva costituzione in giudizio. Ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'errore fosse involontario e scusabile a causa della novità normativa relativa al termine di costituzione successivo al diniego di mediazione. Ha inoltre dedotto il mancato litisconsorzio necessario con i soci e, nel merito, l'illegittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso originario. Ha ritenuto che la tardiva iscrizione a ruolo fosse imputabile alla società e non dipendesse da un evento estraneo alla sua volontà. Anche qualora la modifica normativa sui termini fosse stata inizialmente poco chiara, la società aveva avuto conoscenza della decadenza già dalle controdeduzioni dell'Ufficio e avrebbe potuto chiedere tempestivamente la rimessione in termini, anche prima dell'udienza. L'inammissibilità ha assorbito le ulteriori questioni, compreso il litisconsorzio e il merito dell'accertamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 9, D.Lgs. n. 546/1992
termine per la costituzione in giudizio dopo il procedimento di reclamo e mediazione
La violazione del termine previsto per la costituzione determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un termine perentorio.
costituzione in giudizio del ricorrente
La costituzione deve avvenire entro il termine di legge; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
La rimessione è ammessa solo quando la decadenza sia dovuta a una causa non imputabile alla parte, ossia a un fatto estraneo alla sua volontà e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
accertamento basato sugli studi di settore
La disposizione era stata invocata dalla società per contestare nel merito l'accertamento, ma la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cass., sentenza n. 21794 del 27 ottobre 2015
la remissione in termini non può essere invocata quando la parte non abbia provveduto all'iscrizione a ruolo entro il termine di legge per una scelta imputabile alla parte stessa
Il mero errore della parte o del difensore nella gestione dei termini non integra, di regola, una causa non imputabile.
Massime di principio
- La remissione in termini è un rimedio eccezionale e richiede la prova di un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile alla parte; il semplice errore di calcolo, la disattenzione o la novità della disciplina normalmente non bastano.
- Quando una parte viene informata della possibile decadenza, ad esempio attraverso le difese dell'avversario, deve attivarsi immediatamente e chiedere tempestivamente la rimessione in termini, senza attendere la decisione o l'udienza.
- I termini per la costituzione nel processo tributario, quando qualificati come perentori, devono essere rispettati rigorosamente: la tardività può impedire l'esame delle questioni di merito.
- In presenza di una disciplina nuova o di termini potenzialmente ambigui, è opportuno adottare l'interpretazione più prudente, depositando gli atti entro il termine più breve applicabile o chiedendo subito chiarimenti e rimessione in termini.
- Le questioni relative al merito dell'accertamento o al litisconsorzio possono diventare irrilevanti se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare.
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