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Sentenza

Sentenza del 14/07/2016 n. 176 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - collocamento in disponibilità del personale -ricorso della regione Veneto - riferimento nel ricorso a parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - ammissibilità - esclusione-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, relativo alla gestione del personale soprannumerario di Province e Città metropolitane. La disposizione prevedeva, in caso di mancato completo ricollocamento entro il 31 dicembre 2016, il ricorso a forme di lavoro a tempo parziale e, in ultima istanza, al collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, con sospensione del rapporto, indennità pari all'80% dello stipendio per massimo ventiquattro mesi e possibile successiva risoluzione del rapporto. La Regione ha denunciato la violazione degli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., sostenendo che il taglio lineare del personale fosse irragionevole, lesivo del diritto al lavoro, dell'autonomia degli enti territoriali, del buon andamento amministrativo e delle competenze regionali, oltre che contrario al percorso di riordino previsto dalla legge n. 56 del 2014 e al principio di leale collaborazione.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure riferite agli artt. 3 e 35 Cost., perché la Regione aveva utilizzato il principio di ragionevolezza e il diritto al lavoro, parametri estranei al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, senza dimostrare concretamente una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Le ulteriori questioni, riferite agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., sono state dichiarate non fondate. Secondo la Corte, la disciplina rientrava nel più ampio progetto statale di riordino e ridimensionamento delle Province e delle Città metropolitane, era collegata al coordinamento della finanza pubblica e non impediva alle Regioni di riallocare le funzioni non fondamentali, purché nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e degli obiettivi statali di riduzione delle funzioni e della spesa. È stato inoltre affermato che accordi tra Stato e Regioni non possono vincolare l'esercizio successivo della funzione legislativa statale. Il ricorso, limitatamente all'art. 1, comma 428, è stato quindi respinto, mentre le altre questioni sono state riservate a decisioni separate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 428, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    qualora il personale interessato ai processi di mobilità non sia completamente ricollocato alla data del 31 dicembre 2016, demanda agli enti di area vasta il compito di definire "criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva"

    La disposizione disciplina una soluzione residuale per il personale soprannumerario non ricollocato, prevedendo prima l'utilizzo di contratti a tempo parziale e, successivamente, il collocamento in disponibilità.

  • Art. 33, commi 7 e 8, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Il collocamento in disponibilità implica la sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro; [...] erogazione di un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale [...] per la durata massima di ventiquattro mesi

    Il collocamento in disponibilità opera come misura finale per il personale soprannumerario non ricollocabile, sospende il rapporto di lavoro e attribuisce un'indennità temporanea, potendo condurre alla successiva risoluzione del rapporto.

  • Art. 1, comma 92, legge 7 aprile 2014, n. 56

    salvaguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso e i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso, fino alla scadenza prevista

    La Regione ha invocato questa disposizione per sostenere la necessità di salvaguardare i rapporti di lavoro durante il riordino delle funzioni provinciali; la Corte non ha accolto tale argomento nell'ambito delle censure basate sugli artt. 3 e 35 Cost.

  • Art. 1, commi da 421 a 427, legge n. 190 del 2014

    contempla una cospicua riduzione della dotazione organica delle Province e delle Città metropolitane (rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento)

    La Corte ha considerato il comma 428 parte integrante di un più ampio intervento di riordino, riduzione della spesa e mobilità del personale degli enti di area vasta.

  • Articoli 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione

    Le censure fondate sugli artt. 3 e 35 Cost. sono state dichiarate inammissibili perché basate su parametri non idonei a tutelare direttamente il riparto delle competenze legislative. Le censure fondate sugli altri parametri sono state dichiarate non fondate, non essendo stata dimostrata una lesione delle competenze regionali, dell'autonomia degli enti o del buon andamento amministrativo.

  • Legge 7 aprile 2014, n. 56

    La legge costituisce il quadro di riordino delle Province e delle Città metropolitane, volto al ridimensionamento delle relative funzioni e alla conseguente riorganizzazione delle risorse umane e finanziarie.

Massime di principio

  • Una Regione, nel promuovere una questione di legittimità costituzionale, deve dimostrare una lesione concreta delle proprie competenze costituzionali; non è sufficiente denunciare la violazione di diritti o principi generali, come il diritto al lavoro o la ragionevolezza, se tali parametri non sono collegati al riparto di competenze tra Stato e Regioni.
  • Le misure statali di riduzione del personale degli enti territoriali possono essere ritenute legittime quando si inseriscono in un più ampio progetto di riordino istituzionale e di coordinamento della finanza pubblica, anche se incidono sull'organizzazione amministrativa regionale o locale.
  • Il collocamento in disponibilità è considerato una misura residuale e successiva ai tentativi di ricollocazione e mobilità; la sua applicazione non è automaticamente incostituzionale solo perché può condurre, dopo il periodo massimo previsto, alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Le Regioni conservano la possibilità di riallocare funzioni non fondamentali e di assegnare il relativo personale, ma devono rispettare gli obiettivi statali di riordino, ridimensionamento delle funzioni provinciali e contenimento della spesa.
  • Gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata o nell'ambito della leale collaborazione non possono impedire al legislatore statale di esercitare successivamente la propria funzione legislativa.
  • Per contestare un taglio generalizzato del personale non basta allegare disservizi potenziali o astratti: occorrono elementi concreti che dimostrino il pregiudizio effettivo alle funzioni fondamentali, ai servizi essenziali o alle attribuzioni costituzionali dell'ente.

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