Sentenza del 14/07/2016 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Pertinenze - Applicazione agevolazione fiscale del bene principale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la sussistenza dell'applicazione dell'agevolazione fiscale alla pertinenza, in quanto bene accessorio collegato al bene principale. L'agevolazione non può essere negata per il solo fatto che la pertinenza costituisce un bene autonomo, quando il rapporto pertinenziale è giuridicamente configurabile e non vi è un'espressa esclusione normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di un'agevolazione fiscale a un bene qualificato come pertinenza di un bene principale. Il principio affermato è che, pur mantenendo autonomia strutturale, la pertinenza segue normalmente il regime giuridico e fiscale della cosa principale. Pertanto, se il bene principale beneficia di un'agevolazione fiscale, tale beneficio si estende anche alla pertinenza, salvo che una disposizione normativa lo escluda espressamente.
Norme richiamate
Articolo 818 del codice civile
I rapporti giuridici concernenti la cosa principale comprendono, salvo che sia diversamente disposto, anche le pertinenze.
La norma esprime il principio per cui la pertinenza segue il regime giuridico della cosa principale, salvo diversa disposizione. Tale principio è stato applicato anche in ambito fiscale, comportando l'estensione alla pertinenza dell'agevolazione prevista per il bene principale, se non espressamente esclusa.
Massime di principio
- Quando un bene è effettivamente qualificabile come pertinenza di un bene principale, occorre verificare se la normativa fiscale estende al bene accessorio il trattamento previsto per il bene principale.
- L'autonomia catastale, strutturale o materiale della pertinenza non impedisce necessariamente l'applicazione dell'agevolazione fiscale del bene principale.
- L'estensione dell'agevolazione opera come regola generale, ma può essere esclusa da una disposizione normativa espressa o quando manchino i requisiti sostanziali del rapporto pertinenziale.
- Per applicare il principio è necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto di servizio o strumentalità durevole tra pertinenza e bene principale, non una semplice vicinanza o collegamento di fatto.
- In situazioni analoghe, bisogna quindi esaminare sia la qualificazione civilistica della pertinenza sia eventuali limitazioni specifiche previste dalla disciplina dell'agevolazione fiscale.
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