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Sentenza

Sentenza del 14/07/2016 n. 174 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici -Previdenza - Pensione di reversibilita'- art. 18- comma 5 - del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - presunzione di frode alla legge che preclude ogni prova contraria - ragionevolezza della norma - esclusione - illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

S.P. chiedeva il riconoscimento della pensione di reversibilità senza la decurtazione prevista dall'art. 18, comma 5, del d.l. n. 98/2011. La norma riduceva la pensione del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci quando il matrimonio fosse stato celebrato con un pensionato di età superiore a settant'anni e con una differenza di età tra i coniugi superiore a vent'anni, salvo il caso di figli minori, studenti o inabili. La Corte dei conti ha ritenuto che tale disciplina introducesse una presunzione assoluta di frode o matrimonio di comodo, senza consentire alcuna prova contraria, e che fosse irragionevole e lesiva dell'eguaglianza, dell'adeguatezza della tutela previdenziale e della funzione solidaristica della pensione di reversibilità.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato integralmente l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. La Corte ha ritenuto irragionevole collegare l'importo della reversibilità all'età dei coniugi, alla differenza anagrafica e alla durata del matrimonio, trattando il matrimonio tardivo come necessariamente fraudolento. Le censure relative all'art. 29 Cost. sono state assorbite. La decurtazione prevista dalla norma non può quindi essere applicata.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti [...] è ridotta [...] del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio [...] mancante rispetto al numero di 10.

    La norma prevedeva una riduzione della pensione di reversibilità per matrimoni celebrati quando il pensionato aveva più di settant'anni e la differenza di età tra i coniugi superava vent'anni. La Corte l'ha dichiarata incostituzionale perché fondata su una presunzione assoluta di frode e incompatibile con la ragionevolezza e con la funzione solidaristica della reversibilità.

  • Art. 3 della Costituzione

    Impone il rispetto dell'eguaglianza e della ragionevolezza. La disciplina è stata ritenuta irragionevole perché attribuiva rilievo decisivo a elementi naturalistici e contingenti, quali età, differenza anagrafica e durata del matrimonio, presumendo automaticamente la frode.

  • Art. 36 della Costituzione

    Tutela la proporzionalità della retribuzione e il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. La pensione, quale retribuzione differita, deve mantenere un livello di adeguatezza coerente con tale finalità.

  • Art. 38 della Costituzione

    Riconosce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita. La pensione di reversibilità costituisce una forma di tutela previdenziale diretta a garantire la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno del coniuge superstite.

  • Art. 29 della Costituzione

    La censura relativa alla libertà di contrarre matrimonio è stata dichiarata assorbita, poiché la Corte ha fondato la decisione sull'art. 3 e sugli artt. 36 e 38 Cost.

  • Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina il cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi e il concorso tra beneficiari. La Corte ha distinto tali criteri, ritenuti funzionali alla struttura dell'istituto, dalla durata del matrimonio utilizzata dalla norma impugnata per ridurre l'importo complessivo della reversibilità.

  • Art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898

    La disciplina della reversibilità spettante al coniuge divorziato considera la durata del matrimonio come criterio di ripartizione tra più aventi diritto, non come criterio per ridurre in via generale l'importo complessivo della prestazione. Per questo non è stata ritenuta comparabile alla norma dichiarata incostituzionale.

Massime di principio

  • Una norma previdenziale può perseguire obiettivi di contenimento della spesa o di contrasto agli abusi, ma non può presumere in modo assoluto la frode sulla base della sola età dei coniugi, della differenza anagrafica o della breve durata del matrimonio.
  • Quando una disciplina incide su diritti previdenziali, il legislatore deve rispettare ragionevolezza, uguaglianza e adeguatezza della prestazione, mantenendo un collegamento concreto tra il criterio utilizzato e la finalità solidaristica dell'istituto.
  • Gli elementi anagrafici o naturalistici possono essere utilizzati come indicatori legislativi solo se la disciplina è proporzionata, non discriminatoria e, ove necessario, consente di valutare le peculiarità del caso concreto.
  • La pensione di reversibilità tutela la continuità del sostentamento del superstite e non può essere ridotta automaticamente per punire una categoria di matrimoni ritenuti presuntivamente fraudolenti.
  • In situazioni analoghe, una decurtazione fondata esclusivamente su un matrimonio tardivo e su una rilevante differenza di età deve essere considerata non applicabile se riconducibile alla norma dichiarata incostituzionale; restano invece applicabili altri criteri legali autonomi, come il cumulo dei redditi o la ripartizione tra più beneficiari.

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