Sentenza del 14/07/2016 n. 556 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 8471 e 8521 - Note chiarificatrici - Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione - "Screenplays"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la classificazione doganale degli apparecchi denominati "screenplays", dotati di disco rigido, porte USB/FireWire e hardware/software per memorizzare contenuti multimediali trasferiti da un computer e riprodurli su televisori o videomonitor. Secondo la ricorrente, tali prodotti dovevano essere classificati nella sottovoce 8471 70 50 come unità di memoria a dischi rigidi, con dazio pari allo 0%, anche alla luce dell'Accordo ITA. Le autorità doganali li avevano invece classificati nella voce 8521 come apparecchi per la videoregistrazione o videoriproduzione, applicando un dazio del 13,9%.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli screenplays rientrano nella sottovoce 8521 della nomenclatura combinata, poiché la loro funzione principale è la videoriproduzione, mentre la memorizzazione costituisce una funzione complementare. In base alla nota 3 della sezione XVI, i prodotti con più funzioni devono essere classificati secondo la funzione principale. Inoltre, la nota 5 E del capitolo 84 esclude dalla voce 8471 gli apparecchi che svolgono una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione. Le note esplicative del sistema armonizzato non hanno carattere vincolante e il termine "unicamente" non impedisce la classificazione nella voce 8521 di apparecchi che svolgano anche funzioni accessorie. L'Accordo ITA è stato ritenuto irrilevante nel caso concreto. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
La nomenclatura combinata è contenuta nell'allegato I.
La classificazione doganale deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e delle note della nomenclatura combinata, considerando le caratteristiche e proprietà oggettive della merce.
Regolamenti (CE) n. 1549/2006 e n. 1214/2007 della Commissione
Le versioni della nomenclatura combinata applicabili agli anni 2007 e 2008 contenevano formulazioni sostanzialmente identiche per le voci e le note rilevanti.
Nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata
Le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
Quando un apparecchio svolge più funzioni, la classificazione dipende dalla funzione principale, individuata in concreto sulla base delle caratteristiche e dell'uso oggettivo del prodotto.
Nota 5 C del capitolo 84 della nomenclatura combinata
Definisce le condizioni alle quali un'unità può essere considerata parte di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione e classificata nella voce 8471.
Nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata
Le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione.
La presenza di un disco rigido o di componenti informatici non è sufficiente per classificare il prodotto nella voce 8471 quando l'apparecchio esercita una funzione specifica autonoma, come la riproduzione di immagini e suoni.
Voce 8471 e sottovoce 8471 70 50 della nomenclatura combinata
8471 70 50 - Unità di memoria a dischi rigidi.
La sottovoce riguarda unità di memoria che rientrano nella funzione propria dei sistemi di elaborazione dell'informazione; non si applica a un apparecchio la cui funzione principale sia la videoriproduzione.
Voce 8521 e sottovoce 8521 90 00 della nomenclatura combinata
8521 - Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici.
La voce comprende apparecchi destinati alla videoriproduzione anche quando svolgono ulteriori funzioni, purché la videoriproduzione sia quella principale.
Note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 8521
Costituiscono un rilevante ausilio interpretativo, ma non sono giuridicamente vincolanti e non possono modificare il significato della nomenclatura combinata. Il riferimento agli apparecchi destinati "unicamente" alla riproduzione distingue gli apparecchi di riproduzione da quelli combinati di registrazione e riproduzione, senza escludere ogni funzione accessoria.
Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA), appendici A e B
L'ITA deve orientare, per quanto possibile, l'interpretazione del diritto derivato dell'Unione, ma non attribuisce direttamente diritti invocabili dai singoli. Nel caso concreto non era applicabile: l'appendice A presupponeva la classificazione nella voce 8471, mentre l'appendice B riguardava dispositivi di memorizzazione la cui funzione principale non era la videoriproduzione.
Massime di principio
- Per classificare doganalmente un prodotto multifunzione occorre esaminare anzitutto le sue caratteristiche e proprietà oggettive e individuare la funzione principale, non limitarsi al componente tecnicamente più evidente, come un disco rigido.
- Un apparecchio collegabile a un computer non rientra automaticamente nella voce 8471: se svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione, deve essere classificato nella voce corrispondente a tale funzione.
- La funzione di memorizzazione può essere considerata accessoria quando il prodotto è progettato principalmente per riprodurre contenuti audiovisivi su uno schermo.
- Le note esplicative internazionali sono utili per interpretare le voci doganali, ma non prevalgono sul testo della nomenclatura combinata e non possono introdurre limitazioni non previste da quest'ultima.
- Gli accordi internazionali in materia tariffaria devono essere considerati nell'interpretazione del diritto dell'Unione, ma non consentono di forzare una classificazione incompatibile con le caratteristiche oggettive e la funzione principale del prodotto.
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