Sentenza del 14/07/2016 n. 1321 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007 e le conseguenti cartelle esattoriali. L’Agenzia contestava, principalmente, la detrazione dell’IVA nell’ambito di una presunta frode carosello riguardante la compravendita di telefoni cellulari, sostenendo che la società fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, delle frodi commesse da soggetti collocati a valle della catena commerciale. Venivano inoltre contestate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, riferite a una società asseritamente fantasma, nonché l’omesso versamento di ritenute sui dividendi distribuiti a una società madre cipriota. La contribuente sosteneva di avere effettuato cessioni reali, regolarmente fatturate e pagate, di avere adottato cautele commerciali adeguate e di non avere tratto alcun vantaggio dalle frodi successive. Contestava inoltre l’applicazione della ritenuta sui dividendi, invocando l’esenzione prevista dall’art. 27-bis del DPR 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi e dichiarato nulli gli atti impugnati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha respinto integralmente. Il giudice ha ritenuto non provato, sulla base di elementi oggettivi, che la società contribuente sapesse o dovesse sapere che le proprie cessioni si inserivano in una frode IVA. È stato valorizzato il fatto che le vendite erano reali, documentate, pagate tramite bonifico e accompagnate da verifiche sul cliente, fideiussioni bancarie, controlli sui trasportatori e successiva interruzione dei rapporti commerciali. Gli eventuali comportamenti illeciti di singoli dirigenti non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la responsabilità della società, né un suo vantaggio patrimoniale. È stata inoltre ritenuta non dimostrata la riferibilità alla società delle operazioni contestate con la società asseritamente fantasma. Quanto ai dividendi corrisposti alla società madre cipriota, il giudice ha riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione dell’art. 27-bis del DPR 600/1973, ritenendo sufficiente che il requisito del possesso annuale della partecipazione fosse maturato successivamente alla distribuzione. La normativa interna, conforme alla direttiva europea Madre-Figlia, è stata ritenuta prevalente rispetto alla ritenuta prevista dalla Convenzione Italia-Cipro. Gli atti impositivi sono quindi rimasti annullati e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178
Ostano a che venga negato il diritto di detrarre l’IVA senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si iscriveva in una frode IVA.
La detrazione IVA non può essere negata automaticamente per il solo fatto che esista una frode a monte o a valle della cessione. L’Amministrazione deve provare, mediante elementi oggettivi, la consapevolezza o la colpevole ignoranza del contribuente.
Richiamato in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate in esenzione d’imposta nell’ambito della struttura della frode carosello.
Art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 231/2001
L’ente non risponde dei reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza quando tali persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
La condotta illecita di amministratori o dirigenti non comporta automaticamente la responsabilità dell’ente; occorre verificare che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e non esclusivamente nell’interesse personale o di terzi.
Prevede l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da una società figlia italiana alla società madre residente in un altro Stato membro, quando ricorrono i requisiti previsti, incluso il possesso della partecipazione per almeno un anno.
Direttiva 90/435/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE
La disciplina Madre-Figlia mira a eliminare o ridurre la doppia imposizione economica sui dividendi tra società di Stati membri. Il requisito temporale del possesso della partecipazione può essere completato anche dopo la distribuzione dei dividendi.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cipro del 24 aprile 1974, art. 10
La convenzione prevedeva una ritenuta sui dividendi, ma il giudice ha escluso che essa potesse prevalere sulla disciplina europea e interna più favorevole applicabile ai rapporti tra Stati membri dell’Unione Europea.
Legge 10 luglio 1982, n. 564
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Cipro.
Sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-285/11 del 6 dicembre 2012
Stabilisce che il diniego della detrazione IVA richiede la prova oggettiva della consapevolezza, o della conoscibilità, della frode da parte del soggetto passivo.
Sentenza della Corte di Giustizia UE, cause riunite C-283/94, C-291/94 e C-292/94, Denkavit, del 17 ottobre 1996
Ha chiarito che il requisito temporale di possesso della partecipazione per beneficiare dell’esenzione sui dividendi non deve necessariamente essere già maturato al momento della distribuzione, purché venga rispettato successivamente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 8621 del 15 aprile 2011
Richiamata per sostenere che la disciplina convenzionale e quella comunitaria devono coordinarsi e che la normativa interna più favorevole, quando attuativa della direttiva Madre-Figlia, non può essere disapplicata in base al solo principio di specialità della convenzione.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la mera presenza di irregolarità nella catena commerciale non basta a negare la detrazione IVA: l’Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- Il fatto che la frode si verifichi a valle della prima cessione non rende automaticamente responsabile il primo cedente, soprattutto quando la vendita è reale, il prezzo è regolare, il pagamento è tracciato e sono state adottate verifiche e cautele commerciali.
- Le condotte illecite di dipendenti o dirigenti non sono automaticamente imputabili alla società: occorre provare che l’ente abbia tratto un interesse o un vantaggio dalla condotta, non un beneficio esclusivo del singolo o di soggetti terzi.
- Gli elenchi telematici e le anomalie formali possono costituire indizi, ma devono essere corroborati da prove concrete dell’effettiva esistenza delle operazioni e della loro imputabilità al contribuente.
- Per l’esenzione sui dividendi tra società madre e società figlia dell’Unione Europea, il requisito del possesso minimo annuale della partecipazione può maturare anche dopo la distribuzione, purché sia rispettato successivamente e adeguatamente documentato.
- Quando una normativa interna attua correttamente una direttiva europea e risulta più favorevole al contribuente, non può essere disapplicata a favore di una convenzione bilaterale precedente tra Stati membri sulla base del solo principio di specialità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 174 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 176 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 556 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 14 lug 2016Sentenza del 14/07/2016 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →