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Sentenza

Sentenza n. 14478/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma capitale sull’istanza volta alla definizione del procedimento di presa in consegna dell’area superficiaria sita in via Giovanni Andrea Badoero e, per l’effetto, per la condanna alla sottoscrizione del relativo atto notarile di cessione gratuita, ovvero per accertare e condannare ex art. art. 2932 cod. civ., con sentenza costitutiva, al trasferimento della proprietà dell’area in questione in favore di Roma capitale;

Giustizia amministrativa202604596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull’istanza volta alla definizione del procedimento di acquisizione dell’area superficiaria e alla sottoscrizione dell’atto notarile di cessione gratuita

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha agito contro l’inerzia di Roma Capitale, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 per la mancata conclusione espressa del procedimento relativo al trasferimento gratuito al Comune dell’area superficiaria sovrastante il parcheggio condominiale. L’obbligo di cessione derivava da un rapporto tra la società proprietaria dell’area e Roma Capitale, in forza del quale la società si sarebbe impegnata a trasferire la proprietà decorso il termine previsto dal collaudo. Il condominio ha chiesto, in subordine, una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., avente gli effetti del contratto non concluso. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni dell’azione. Il ricorrente ha sostenuto la propria legittimazione e il proprio interesse facendo leva sugli oneri economici e sui rischi derivanti dalla mancata acquisizione dell’area, sul recepimento degli atti d’obbligo nel regolamento condominiale e sulla delega o mandato conferiti dalla società proprietaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’azione avverso il silenzio presuppone la titolarità, in capo al ricorrente, di un interesse legittimo e l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di esercitare un potere amministrativo. Nel caso concreto, il rapporto giuridico rilevante era esclusivamente quello tra la società proprietaria e Roma Capitale, avente a oggetto diritti e obblighi di natura negoziale relativi al trasferimento della proprietà. Il condominio era estraneo a tale rapporto e poteva essere inciso soltanto indirettamente e occasionalmente; pertanto non era titolare di un interesse legittimo nei confronti dell’amministrazione e non sussisteva, rispetto ad esso, alcun obbligo di provvedere. Il richiamo all’art. 31, comma 3, c.p.a. è stato ritenuto inconferente, poiché l’azione di adempimento presuppone comunque l’esercizio di un potere amministrativo, mentre nella fattispecie venivano in rilievo diritti e obblighi negoziali. È stata inoltre esclusa la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., poiché tale domanda può essere proposta da una delle parti obbligate alla stipula e non da un terzo. Neppure risultava esperibile l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., non essendo il condominio creditore della società, ma titolare di una posizione indirettamente dipendente dalla vicenda. Gli atti privati, il mandato e la delega conferiti dalla società non erano idonei a creare in capo al condominio un rapporto giuridico amministrativo opponibile al Comune. Il TAR ha altresì rilevato, in via ulteriore, che la mancata conclusione del trasferimento non appariva imputabile all’amministrazione, essendo emersi ostacoli giuridici alla stipula. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    La mancata conclusione del procedimento può essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio soltanto quando sussista uno specifico obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio e l’azione di adempimento presuppongono la necessità di esercizio di un potere amministrativo e la titolarità di un interesse legittimo; non sono utilizzabili per ottenere l’adempimento di obblighi negoziali tra privati e amministrazione.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda diretta a ottenere una sentenza costitutiva con gli effetti del contratto non concluso deve essere proposta da una delle parti obbligate alla stipula, non da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio.

  • art. 2900 c.c.

    L’azione surrogatoria non è esperibile da chi non sia creditore del soggetto obbligato; una posizione meramente indiretta o dipendente non consente di esercitare in giudizio i diritti spettanti al proprio dante causa.

  • art. 2043 c.c.

    L’eventuale pregiudizio subito indirettamente dal condominio per il tardivo trasferimento dell’area può essere fatto valere, se ne ricorrono i presupposti, mediante una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità aquiliana, non mediante l’azione contro il silenzio.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è ammissibile solo se il ricorrente è titolare di una posizione di interesse legittimo e l’amministrazione è tenuta a esercitare uno specifico potere amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Quando la vicenda riguarda esclusivamente diritti e obblighi negoziali tra un privato e un’amministrazione, senza esercizio di potere amministrativo, l’azione contro il silenzio non è lo strumento processuale utilizzabile per ottenere l’adempimento dell’obbligazione.
  • Il soggetto estraneo al rapporto giuridico tra il privato obbligato e l’amministrazione, inciso dalla vicenda soltanto in via indiretta o occasionale, non acquista per ciò solo un interesse legittimo né la legittimazione a proporre l’azione contro il silenzio.
  • La sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. può essere richiesta dalla parte del rapporto obbligatorio tenuta o legittimata alla stipula del contratto definitivo, non da un terzo estraneo al rapporto.
  • La delega, il mandato e gli atti privati intercorsi tra soggetti privati non sono idonei, da soli, a creare nei confronti dell’amministrazione una posizione di interesse legittimo opponibile né a fondare un obbligo di provvedere.
  • L’eventuale danno derivante dall’inerzia o dal tardivo adempimento può essere fatto valere dal soggetto indirettamente pregiudicato mediante una domanda risarcitoria, ove siano dimostrati tutti gli elementi della responsabilità, ma non mediante l’azione avverso il silenzio in assenza di un potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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