Cassazione Civile, Ordinanza n. 25307/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, chiedendo il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto azionato; la Corte d'appello aveva confermato. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto sostanziale, perché la Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto assorbita l'illustrazione delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata telematicamente all'unico intimato, ma la relata e la ricevuta di avvenuta consegna non erano corredate da attestazione di conformità agli originali informatici con sottoscrizione autografa del difensore, né tale attestazione era stata prodotta successivamente. Di conseguenza ha ritenuto mancante la prova del regolare perfezionamento della notificazione del ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità senza esaminare i motivi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e per la possibilità di produzione documentale fino all'adunanza
richiamato in relazione alla possibilità di produrre documenti fino all'udienza o all'adunanza camerale
richiamato come termine ultimo per la produzione documentale nel rito di cassazione
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
la produzione della copia analogica del messaggio PEC e degli allegati con attestazione di conformità è necessaria per provare il perfezionamento della notificazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso notificato via PEC sia predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione della copia analogica del messaggio di trasmissione, degli allegati e delle ricevute, tutte munite di attestazione di conformità agli originali.
- La mancanza dell'attestazione di conformità degli atti notificati telematicamente impedisce di ritenere provato il regolare perfezionamento della notificazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se l'unico intimato non svolge difese, la declaratoria di inammissibilità esclude la liquidazione delle spese, ma non impedisce di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di notificazione, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti.
Come è indicizzato
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