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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25307/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici avevano convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, chiedendo il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto azionato; la Corte d'appello aveva confermato. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto sostanziale, perché la Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto assorbita l'illustrazione delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata telematicamente all'unico intimato, ma la relata e la ricevuta di avvenuta consegna non erano corredate da attestazione di conformità agli originali informatici con sottoscrizione autografa del difensore, né tale attestazione era stata prodotta successivamente. Di conseguenza ha ritenuto mancante la prova del regolare perfezionamento della notificazione del ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità senza esaminare i motivi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso notificato via PEC sia predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione della copia analogica del messaggio di trasmissione, degli allegati e delle ricevute, tutte munite di attestazione di conformità agli originali.
  • La mancanza dell'attestazione di conformità degli atti notificati telematicamente impedisce di ritenere provato il regolare perfezionamento della notificazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se l'unico intimato non svolge difese, la declaratoria di inammissibilità esclude la liquidazione delle spese, ma non impedisce di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di notificazione, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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