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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14471/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito da una lavoratrice a un avvocato affinché predisponesse e seguisse la domanda di insinuazione al passivo fallimentare per crediti da retribuzioni e TFR nei confronti della società datrice di lavoro poi fallita. La cliente ha poi agito contro il legale sostenendo che questi fosse inadempiente alle obbligazioni professionali, perché non avrebbe proposto opposizione al provvedimento di esclusione del credito e, secondo la sua prospettazione, avrebbe gestito in modo errato o incompleto la tutela giudiziale del credito. In primo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la sentenza d'appello non avesse colto la portata di una precedente sentenza del Tribunale del lavoro che avrebbe accertato la subordinazione dell'intero rapporto; con il secondo ha denunciato violazione di legge, articolando tre censure, e in particolare ha sostenuto che il legale avrebbe ammesso di aver redatto l'insinuazione al passivo e, comunque, che sarebbe stato responsabile per non aver tempestivamente comunicato l'esclusione del credito. Ha inoltre contestato la gestione delle istanze istruttorie e del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non era specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un dato decisivo: la sentenza del giudice del lavoro invocata dalla ricorrente riguardava un periodo lavorativo anteriore rispetto a quello posto a base dell'insinuazione al passivo, sicché non dimostrava l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo rilevante. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibili le prime due censure perché si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione. Quanto alla terza censura, relativa al diniego dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c., la Corte l'ha ritenuta inammissibile e comunque infondata, osservando che la ricorrente non aveva indicato se la richiesta fosse stata reiterata in precisazione delle conclusioni o se le istanze istruttorie fossero state tempestivamente prospettate in appello; inoltre ha ribadito che la domanda di concessione del termine non impedisce al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove.

  • art. 2967 c.c.

    La parte che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; nel caso, la mancata prova del rapporto di lavoro per il periodo rilevante è stata decisiva.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Non consente di sostituire in cassazione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La richiesta del termine istruttorio non preclude al giudice di invitare le parti a precisare le conclusioni e trattenere la causa in decisione.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del potere del giudice di passare alla decisione nonostante la richiesta di termini istruttori.

  • art. 80-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 187 c.p.c. per ribadire la possibilità di trattenere la causa in decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei fatti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.
  • La violazione di legge non consente di contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o la scelta delle prove ritenute decisive dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale l'attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, il presupposto fattuale su cui fonda l'asserita attività negligente del difensore.
  • La mera richiesta del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. non impedisce al giudice di ritenere la causa matura per la decisione, se la parte non dimostra di avere tempestivamente articolato e reiterato le proprie istanze istruttorie secondo le regole del processo.
  • In sede di impugnazione è necessario indicare con precisione la decisività delle prove non ammesse e il pregiudizio derivante dalla loro mancata assunzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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