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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00117/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società già aggiudicataria e poi parte di un contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, relativi alla costruzione di una scuola media, aveva convenuto l'ente locale chiedendo l'accertamento del diritto al compenso revisionale. In primo grado era stata dichiarata la nullità della clausola del disciplinare di gara che faceva decorrere la revisione prezzi dalla data di registrazione del contratto e non dalla presentazione dell'offerta, con riconoscimento della decorrenza dalla data dell'offerta. L'ente locale aveva appellato e la Corte territoriale aveva invece ritenuto valida la clausola, affermando che, venuta meno la disciplina previgente richiamata dalla società, la revisione decorreva dal momento dell'aggiudicazione; poiché nell'appalto-concorso mancava una fase di aggiudicazione in senso proprio, il dies a quo andava individuato nella stipulazione del contratto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla revisione prezzi, sostenendo che la disciplina applicabile imponeva la decorrenza dalla presentazione dell'offerta e la nullità della clausola difforme; vizio di motivazione, deducendo che nel caso concreto il vincolo negoziale poteva sorgere prima della stipula, in particolare con l'aggiudicazione definitiva prevista dal disciplinare; richiesta di riforma della regolazione delle spese di lite e della CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che l'art. 33 della l. n. 41 del 1986, ratione temporis applicabile, si riferisce ai lavori pubblici da appaltarsi, concedersi o affidarsi dalle amministrazioni pubbliche senza distinguere tra le diverse fasi procedimentali, e che la sua interpretazione letterale, sistematica e teleologica esclude la tesi della ricorrente, incompatibile anche con l'abrogazione delle disposizioni previgenti in contrasto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo, poiché fondato su un articolo del disciplinare non trattato dalla sentenza impugnata e non specificamente dedotto nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla revisione prezzi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione su un punto decisivo.

  • art. 1 del d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501

    È evocato dalla ricorrente quale disciplina previgente sulla revisione prezzi, ma la Corte ne esclude l'ultrattività nel regime applicabile.

  • art. 2 della l. 22 febbraio 1973, n. 37

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla revisione prezzi.

  • art. u. della l. 700/74

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla revisione prezzi.

  • artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962

    Sono richiamati dalla ricorrente tra le disposizioni in tema di revisione prezzi degli appalti pubblici.

  • art. 1 della l. 10 dicembre 1981, n. 741

    È richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina sulla revisione prezzi e sull'attualizzazione dell'offerta.

  • art. 8 della l. 10 dicembre 1981, n. 741

    Secondo la ricorrente imponeva l'attualizzazione dell'offerta tra formulazione e stipula del contratto.

  • art. 33 della l. 23 marzo 1986, n. 41

    "i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici"

    La Corte lo interpreta in senso ampio e unitario, ritenendo che non distingua tra offerte, aggiudicazione o altre scansioni procedimentali; il dies a quo della revisione va collegato al momento individuato dalla disciplina applicabile e, nel caso esaminato, la soluzione della Corte d'appello non è stata scalfita.

  • art. 9 del disciplinare di gara

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di una fase di aggiudicazione definitiva rilevante ai fini del sorgere del vincolo negoziale, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di revisione prezzi negli appalti pubblici, la disciplina speciale va interpretata secondo il tenore letterale e la ratio di contenimento della spesa pubblica; non è consentito mantenere in vita, per via interpretativa, regole previgenti incompatibili con il nuovo testo normativo.
  • Quando la norma sulla revisione prezzi collega espressamente il meccanismo a una determinata fase procedimentale, non è possibile estenderne la portata a momenti diversi non contemplati dal legislatore, salvo un chiaro supporto testuale.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure nuove fondate su disposizioni o passaggi del disciplinare di gara mai specificamente trattati nella sentenza impugnata e non dedotti in modo chiaro nei gradi di merito.
  • La deduzione del vizio motivazionale non può essere utilizzata per introdurre una diversa ricostruzione del fatto o del titolo contrattuale se la censura si risolve in una questione nuova rispetto al thema decidendum definito nei precedenti gradi.
  • L'assorbimento del motivo sulle spese segue il rigetto dei motivi di merito che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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