Ordinanza n. 1290/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota prot. n. 4175 del 13.02.2026 del Servizio Urbanistica del Comune di Lusciano, trasmessa ad Iliad in pari data e recante diniego al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, richiesta da Iliad ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 ed ubicata nel Comune di Lusciano (CE) su terreno sito in via Campana, s.n.c., foglio 4, particella 5476 (codice sito CE81030_054); - della nota prot. n. 2756 del 2.02.2026 del Servizio Urbanistica del Comune di Lusciano, trasmessa ad Iliad in pari data, recante “Diffida alla esecuzione delle opere” ed avente funzione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990; nonché per l’annullamento - dell’art. 6, punto 8 del “Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti per le frequenze di 100 KhZ e 300 GhZ” del Comune di Lusciano; - dell’art. 20 delle NTA del PUC del Comune di Lusciano, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in zona “TERRITORIO RURALE E APERTO COMPLEMENTARE ALLA CITTÀ (UTOE_E2)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale all'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e connessa diffida alla esecuzione delle opere
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Lusciano al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, richiesta ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003. È stata inoltre contestata la nota comunale qualificata come diffida alla esecuzione delle opere e avente funzione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il ricorso ha altresì investito l'art. 6, punto 8, del regolamento comunale relativo agli impianti radioelettrici e l'art. 20 delle NTA del PUC comunale, nella parte in cui fossero interpretati come introducenti un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nella zona territoriale rurale e aperta complementare alla città (UTOE_E2), nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito né ha esaminato specificamente i motivi di ricorso o la domanda cautelare sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che, in ragione della natura delle questioni controverse, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 25 marzo 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003
Sono indicati come base normativa della richiesta di autorizzazione per l'installazione della stazione radio base; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
La nota comunale è qualificata, secondo quanto dedotto nel ricorso, come preavviso di rigetto; l'ordinanza non decide sulla sua legittimità.
Il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito.
La disposizione è applicata per fissare direttamente l'udienza pubblica di trattazione del merito, ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando la natura delle questioni controverse lo consente, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura cautelare sull'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce le questioni di legittimità dell'atto impugnato e non comporta, di per sé, una valutazione conclusiva sui presupposti cautelari.
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