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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25061/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda l’ammissione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea di crediti vantati da un ex dirigente a titolo di differenze retributive, differenze di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, indennità supplementare aggiuntiva e danno pensionistico. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte l’opposizione del lavoratore, riconoscendo l’indennità supplementare aggiuntiva in misura determinata sulla base della busta paga e ammettendola in prededuzione con privilegio. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso principale per cassazione con nove motivi: omessa pronuncia e violazione dell’accordo collettivo del 27 aprile 1995 e della disciplina della procedura straordinaria, sostenendo che l’indennità non spettasse senza prova del mancato passaggio presso la società subentrata, che il licenziamento non fosse riconducibile alla crisi aziendale e che il credito non potesse essere ammesso in prededuzione; ha inoltre dedotto vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che il Tribunale avesse negato le maggiorazioni dell’indennità previste dall’accordo in ragione dell’anzianità e dell’età, nonché l’inclusione di alcune voci retributive percepite all’estero nella base di calcolo dell’indennità supplementare e del preavviso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi al diritto all’indennità supplementare, all’onere della prova del mancato ricollocamento, alla riconducibilità del recesso alla crisi aziendale e alla prededuzione del credito. Ha invece accolto il ricorso incidentale del lavoratore, rilevando che il Tribunale non aveva considerato dati già emergenti dagli atti circa l’età e l’anzianità ai fini delle maggiorazioni previste dall’accordo e aveva omesso di motivare sulla mancata inclusione di specifiche voci retributive estere nella base di calcolo delle indennità. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame nei limiti indicati e per la regolazione delle spese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    richiamato per il privilegio del credito riconosciuto dal giudice di merito all’indennità supplementare aggiuntiva

  • art. 111 l.fall.

    richiamato per l’ammissione del credito in prededuzione; la Corte ribadisce che l’indennità supplementare dei dirigenti di imprese in amministrazione straordinaria è credito prededucibile se il rapporto cessa dopo l’ammissione alla procedura

  • art. 5 comma 2 ter d.l. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004

    invocato dalla società per sostenere che il diritto all’indennità dipendesse dalla disciplina della procedura e dalla mancata ricollocazione; la Corte ha escluso che spettasse al lavoratore provarne lo stato di disoccupazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo che non specificava come il fatto decisivo fosse stato provato in giudizio

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare l’asserita carenza motivazionale del decreto

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per la dedotta nullità del provvedimento per motivazione omessa o illogica

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per la dedotta insufficienza motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia sulle maggiorazioni dell’indennità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la dedotta mancata considerazione di fatti non contestati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente principale

Massime di principio

  • L’indennità supplementare prevista per i dirigenti in caso di crisi aziendale va riconosciuta quando il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi dell’impresa, senza che sia necessario provare un’effettiva cessazione del rapporto in senso materiale o lo stato di disoccupazione del dirigente.
  • Ai fini del riconoscimento dell’indennità, grava sul dirigente l’onere di provare che il recesso datoriale sia stato causalmente determinato dalla situazione di crisi aziendale; non è invece richiesto che egli dimostri di non essere stato riassunto o ricollocato, poiché la mancata ricollocazione costituisce materia di eccezione della procedura.
  • L’indennità supplementare spettante ai dirigenti di imprese in amministrazione straordinaria, quando il rapporto cessi dopo l’ammissione alla procedura, costituisce credito da ammettere al passivo in prededuzione, poiché la prosecuzione del rapporto è funzionale alle esigenze della continuazione dell’attività d’impresa.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente come quel fatto sia stato dedotto e provato nel giudizio di merito e non può basarsi solo sulla motivazione dell’atto di licenziamento.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare dati già emergenti dagli atti o di motivare sulla mancata inclusione di voci retributive rilevanti nella base di calcolo di indennità contrattuali, il provvedimento deve essere cassato per nuovo esame della domanda nei limiti dell’omissione riscontrata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeDirigenti
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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