Ordinanza n. 9592/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e decreto di approvazione relativi al profilo FT45, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento sul medesimo limite
Esito
La controversia
Il ricorrente ha partecipato e superato la prova concorsuale del profilo FT45 – assistente tecnico per l’informatica, nell’ambito del concorso per 1.000 unità di personale del Ministero della Difesa. Pur avendo superato la prova, non è stato inserito nella graduatoria degli idonei perché il punteggio conseguito lo collocava oltre il limite del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria, la graduatoria, la nota ministeriale di chiarimento e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria. Tra le censure, il quinto motivo prospetta l’illegittimo svuotamento della riserva obbligatoria del 50% dei posti in favore dei militari volontari delle Forze Armate, prevista dall’art. 1014, comma 1, lett. c), del codice dell’ordinamento militare. L’eventuale accoglimento di tale censura potrebbe comportare non solo l’inserimento del ricorrente, ma anche il suo scavalcamento di candidati già presenti in graduatoria e non riservatari. Il ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, in ragione degli effetti potenzialmente pregiudizievoli della domanda nei confronti dei candidati già inseriti in graduatoria, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato almeno a uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. L’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami formulata nel ricorso non è stata ritenuta sufficiente, poiché tale autorizzazione può essere esaminata solo dopo la corretta instaurazione del giudizio. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto sussistente un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., considerato che la graduatoria non riportava, oltre a nome e cognome, ulteriori dati anagrafici dei candidati, rendendo difficoltosa la tempestiva notificazione. Il ricorrente è stato quindi rimesso in termini per notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La decisione sul merito è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
Impone, ai fini della corretta instaurazione del giudizio, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato quando l’eventuale accoglimento possa incidere direttamente sulla posizione di soggetti individuabili, come i candidati già collocati in graduatoria.
Consente al giudice, anche d’ufficio, di rimettere in termini la parte incorsa in decadenze processuali quando ricorrano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte. Nel caso concreto, l’omessa notificazione è stata ritenuta giustificata dalla difficoltà di individuare tempestivamente i controinteressati per l’assenza di dati anagrafici ulteriori rispetto a nome e cognome.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
È la disposizione in base alla quale l’amministrazione ha applicato il limite del 20% degli idonei nelle graduatorie concorsuali; la legittimità di tale applicazione costituisce oggetto della controversia, non ancora deciso con l’ordinanza.
art. 1014, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010
Prevede la riserva obbligatoria del 50% dei posti in favore dei militari volontari delle Forze Armate; il ricorrente deduce che l’applicazione del limite del 20% degli idonei ne avrebbe determinato il sostanziale svuotamento, ma la questione è stata solo considerata ai fini della necessità di notificare il ricorso ai controinteressati.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può consentire al ricorrente di inserirsi in graduatoria o di scavalcare candidati già collocati, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati e il ricorso deve essere notificato almeno a uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
- L’istanza di notificazione per pubblici proclami non sostituisce la notificazione necessaria ai fini della corretta instaurazione del giudizio e può essere esaminata solo dopo che il contraddittorio sia stato validamente instaurato.
- La mancata notificazione a un controinteressato può essere rimediata mediante rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. quando la parte dimostri una difficoltà oggettiva e non imputabile nell’individuazione del destinatario, derivante anche dall’insufficienza dei dati identificativi contenuti nella graduatoria.
- La rimessione in termini per errore scusabile non definisce il merito della controversia, ma consente la prosecuzione del giudizio mediante l’integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice.
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