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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14288/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva in giudizio il vicino lamentando che, durante lavori di ristrutturazione eseguiti sul fabbricato di quest'ultimo, erano stati realizzati uno scavo lungo la parete del suo immobile con rimozione di un tubo pluviale, una riduzione del canale di gronda, il taglio di una recinzione e l'avanzamento della falda di copertura del fabbricato del vicino verso la sua proprietà. Chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente derivati da infiltrazioni d'acqua in alcuni locali, oltre al ripristino della situazione preesistente per l'asserito abusivo asservimento di una porzione della sua proprietà. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo non provata la riconducibilità dei pregiudizi ai lavori eseguiti e l'assenza di un danno effettivo e quantificabile alla proprietà attorea. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: con i primi due invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni e l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla constatazione delle infiltrazioni e alla prova testimoniale; con il terzo censurava la decisione sui danni al canale di gronda; con il quarto deduceva violazione degli artt. 832 e 2058 c.c. per il rigetto della domanda di reintegrazione in forma specifica in relazione all'avanzamento della falda di copertura; con il quinto lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di ripristino.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui il ricorrente cercava di riqualificare la domanda originariamente proposta come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., osservando che tale diversa qualificazione avrebbe introdotto un profilo di domanda nuova. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali, perché estranee ai limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non idonee a dimostrare una violazione dell'art. 2697 c.c., che ricorre solo se l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata. I motivi relativi al canale di gronda e all'avanzamento della falda di copertura sono stati ritenuti infondati, perché la corte territoriale aveva accertato in fatto che, pur esistendo un avanzamento della copertura, esso insisteva sulla sola proprietà del resistente e non aveva causato un danno provato alla proprietà del ricorrente; di conseguenza, correttamente era stata respinta anche la domanda di ripristino ex art. 2058 c.c. Il vizio di omessa pronuncia è stato escluso perché la Corte d'appello aveva comunque deciso, sia pure implicitamente, nel senso del rigetto della domanda.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda originaria era stata impostata come azione risarcitoria per fatto illecito; la Corte ha ritenuto che non potesse essere successivamente trasformata in azione ex art. 2051 c.c. senza introdurre una domanda nuova.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia ha presupposti diversi da quella aquiliana e non può essere invocata in cassazione se la domanda di merito era stata proposta come responsabilità ex art. 2043 c.c., salvo che i fatti costitutivi siano stati chiaramente allegati sin dall'inizio in termini compatibili con tale fattispecie.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce la prova a una parte diversa da quella onerata, non quando valuti erroneamente o ritenendola insufficiente la prova prodotta.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda sui danni al canale di gronda, ma la Corte ha escluso il danno risarcibile perché la funzionalità del bene era rimasta invariata.

  • art. 832 c.c.

    La tutela del diritto di proprietà non è stata riconosciuta perché l'avanzamento della copertura non è stato ritenuto incidente sulla proprietà del ricorrente in modo dannoso o lesivo.

  • art. 2058 c.c.

    La reintegrazione in forma specifica è stata esclusa in mancanza di un danno accertato alla proprietà del ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice, pur senza un'espressa formula, rigetta implicitamente la domanda incompatibilmente con la pretesa dedotta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che i motivi mascheravano in realtà contestazioni di merito o richieste di diversa qualificazione della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non alla critica del convincimento del giudice o alla richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto da tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Se la domanda di merito è stata formulata come azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., non è consentito in cassazione riqualificarla come azione ex art. 2051 c.c. quando ciò comporti un mutamento del fatto costitutivo e del regime probatorio, salvo che i fatti rilevanti per la diversa fattispecie siano stati chiaramente allegati sin dall'atto introduttivo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre, invece, quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la conclusione raggiunta circa l'assolvimento dell'onere probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del compendio istruttorio né una critica al convincimento del giudice di merito; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e discusso.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, anche implicitamente, risolva la domanda in senso incompatibile con la sua accoglienza.
  • La domanda di risarcimento in forma specifica presuppone l'accertamento di un danno effettivo; in mancanza di prova del pregiudizio, non può essere accolta una richiesta di ripristino dello stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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