Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia non riguarda il merito delle cartelle di pagamento, ma esclusivamente la liquidazione delle spese dei gradi di merito in un giudizio tributario. Il giudice regionale aveva liquidato € 1.700,00 per il primo grado e € 2.500,00 per l’appello, richiamando i valori minimi tariffari e la natura ordinaria, soprattutto formale, delle questioni trattate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni in tema di spese processuali e compensi professionali, sostenendo che la liquidazione fosse priva di adeguata motivazione e, soprattutto, inferiore ai minimi tariffari applicabili. In particolare ha contestato che, considerato il valore della lite e lo scaglione tariffario corretto, le somme riconosciute fossero inferiori ai minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018. La Corte rileva che le cartelle impugnate nel giudizio di merito riguardavano omessi o carenti versamenti di IRPEF, addizionali e relativi accessori per un valore complessivo di circa € 49.000,00.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla censura sulla violazione dei minimi tariffari, escludendo invece il vizio di motivazione, che ha considerato adeguata. Ha precisato che, per il valore della controversia, lo scaglione applicabile era quello tra € 26.000,01 e € 52.000,00 e che i compensi corretti, calcolati secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e del successivo aggiornamento, ammontavano a € 2.905,00 per il primo grado e a € 3.506,00 per il secondo grado. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rideterminando direttamente le spese di merito nei suddetti importi, oltre accessori. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge e il vizio motivazionale come base del ricorso per cassazione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di compensi e spese.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante nella disciplina delle spese nel processo tributario.
artt. 88, 91, 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamati per contestare la regolazione delle spese processuali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione della statuizione sulle spese.
art. 2233, secondo comma, c.c.
Richiamato per sostenere la corretta determinazione del compenso professionale.
Richiamato in combinazione con la disciplina dei compensi professionali.
La Corte ne applica i parametri per la liquidazione dei compensi, affermando che il giudice deve attenersi ai valori medi e può discostarsene nei limiti previsti, con motivazione quando effettua scostamenti ulteriori.
Applicabile ai compensi liquidati dopo la sua entrata in vigore, se la prestazione professionale non era ancora completata.
art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014
Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali
Il valore della lite ai fini della liquidazione dei compensi va determinato in base all’importo delle somme tributarie contestate, non in base al diverso criterio processuale del valore utile alla deroga al difensore tecnico.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione deve muovere dai valori medi tabellari, aumentabili o diminuibili entro le percentuali previste; i limiti minimo e massimo derivano dall’applicazione di tali scostamenti ai parametri medi.
art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2018
Il compenso è liquidato per fasi
Il compenso copre unitariamente le fasi previste, compresa la fase istruttoria e quella di trattazione, e spetta anche se nel grado non si è svolta una vera attività istruttoria, essendo sufficiente la trattazione della causa.
Consente, in funzione di economia processuale, la decisione nel merito da parte della Corte quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 385, secondo comma, c.p.c.
Attribuisce alla Corte ampi poteri in materia di spese processuali, consentendone la liquidazione diretta in sede di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
art. 117 Cost.
Richiamato per il raccordo con la disciplina convenzionale e unionale invocata dal ricorrente.
artt. 21 e 47 CDFUE
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte vi fondi la decisione.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati dal ricorrente nel quadro delle garanzie convenzionali invocate.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi del difensore nel processo tributario, il valore della controversia va determinato in base all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, secondo il criterio proprio della tariffa professionale applicabile, non secondo altri criteri processuali.
- Il giudice di merito deve liquidare i compensi tenendo conto dei valori medi tabellari e può discostarsene solo entro i limiti previsti dal d.m. n. 55/2014; se effettua un ulteriore scostamento, la motivazione sulle ragioni e sulla misura della deroga è necessaria.
- Quando la liquidazione delle spese si colloca al di sotto dei minimi tariffari risultanti dall’applicazione dei parametri vigenti, la statuizione è censurabile in cassazione per violazione della disciplina tariffaria.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese non è richiesta in modo particolare quando il giudice si mantenga nei limiti tabellari; il vizio motivazionale diventa rilevante solo se la liquidazione si discosta dai parametri dovuti o da scelte che richiedano giustificazione specifica.
- Il compenso processuale è liquidato per fasi e comprende unitariamente le attività previste dal sistema tariffario; per la fase di trattazione/istruttoria non è necessario che si sia svolta una specifica istruttoria, essendo sufficiente la trattazione della causa.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla quantificazione delle spese, evitando un rinvio inutile in nome dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →