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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30879/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per l’importo complessivo di euro 5.800,00 fondato su due effetti cambiari. I ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito azionato derivasse da una fornitura di merce agricola risalente al 2009 e che, nel tempo, il debito fosse stato incrementato da interessi asseritamente usurari e da successive rinnovazioni dei titoli. Deducevano inoltre di aver effettuato vari pagamenti parziali e di aver corrisposto somme tali da estinguere o comunque ridurre in modo decisivo il debito, chiedendo la declaratoria di nullità del precetto, la ripetizione dell’indebito e il risarcimento dei danni. In appello, la decisione di merito aveva confermato solo il parziale accoglimento dell’opposizione, limitatamente a euro 800,00 per un vizio formale del pagherò, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 45 r.d. 1669/1933, 1237, 2727, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il possesso originale delle cambiali da parte del debitore dovesse far presumere il pagamento, salvo prova contraria del creditore, e che il giudice avesse omesso di valorizzare indizi gravi, precisi e concordanti di avvenuti versamenti; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove documentali e per erronea applicazione del principio di non contestazione, poiché la Corte d’appello avrebbe considerato provate fatture di un anno diverso da quello effettivamente documentato e avrebbe ritenuto non specificamente contestati i fatti risultanti dai documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non indicava adeguatamente dove e come la questione della prova dei pagamenti fosse stata devoluta al giudice di merito e, comunque, non individuava una motivazione espressa della sentenza impugnata che avesse rifiutato di applicare una presunzione semplice; perciò la censura non poteva tradursi in una dedotta falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: il preteso travisamento della prova, se esistente, sarebbe stato imputabile al primo giudice e non alla sentenza d’appello; inoltre la censura sulla non contestazione non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva in sostanza valorizzato non l’assenza di contestazione in sé, ma il difetto di specificità della contestazione dei fatti desumibili dai documenti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la resistente era rimasta solo intimata. È stato inoltre posto a carico dei ricorrenti l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è la base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro il precetto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    è richiamato per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito

  • art. 2727 c.c.

    la censura sulla presunzione semplice è ammissibile solo se si denuncia un espresso rifiuto del giudice di merito di applicare la presunzione

  • art. 2729 c.c.

    il mancato uso di una presunzione hominis è sindacabile in cassazione come falsa applicazione solo se il giudice ha motivatamente rifiutato di sussumere i fatti nel paradigma normativo

  • art. 2697 c.c.

    è invocato sul riparto dell’onere della prova circa l’avvenuto pagamento del debito

  • art. 1237 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione al pagamento e alla restituzione dei titoli

  • art. 45 r.d. 5 dicembre 1933, n. 1669

    è richiamato dai ricorrenti in tema di effetti cambiari e prova del pagamento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare una pretesa valutazione errata o non conforme delle risultanze di causa

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e l’uso del materiale documentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che lamenta omesso rilievo di fatti o prove deve indicare specificamente dove la questione sia stata devoluta ai giudici di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.
  • La mancata applicazione di una presunzione semplice è denunciabile solo se la sentenza di merito contenga un rifiuto espresso e motivato di sussumere la fattispecie nei criteri dell’art. 2729 c.c.; se tale rifiuto non emerge dalla motivazione, la doglianza non è scrutinabile nei termini prospettati.
  • Il vizio di travisamento della prova va riferito al provvedimento che ha effettivamente errato nella ricostruzione del fatto; se l’errore è asseritamente del primo giudice e non viene imputato correttamente alla sentenza impugnata, la censura non è ammissibile.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; tuttavia, la sua applicazione concreta è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto di coerenza logica o per erronea individuazione della ratio decidendi.
  • Una doglianza è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se attribuisce alla decisione una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base del rigetto o dell’accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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