Cassazione Penale, Ordinanza n. 09712/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna di un imputato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di 77,88 grammi di cocaina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione dell'art. 530 c.p.p. quanto alla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo in sostanza l'insufficienza o illogicità della prova della destinazione a spaccio; 2) vizi di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., censurando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto i motivi generici e diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, evidenziando anche la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione delle sentenze di merito e miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione sulla detenzione a fini di cessione della cocaina, valorizzando il quantitativo rinvenuto, l'occultamento sulla persona dell'imputato, l'assenza di elementi che facessero emergere un uso personale di droga pesante in misura tale da giustificare quel possesso e la situazione economica del soggetto, incompatibile con un acquisto per uso esclusivamente personale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura attinente alle attenuanti generiche riguardava il trattamento punitivo ed era sorretta da motivazione logica e sufficiente, anche alla luce della ritenuta non credibile versione difensiva e dell'assenza di indici di resipiscenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
detenzione a fini di spaccio grammi 77,88 di cocaina
integrata la fattispecie di detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione, valorizzando quantità, modalità di occultamento e assenza di elementi compatibili con l'uso personale.
invocato dal ricorrente per contestare la sussistenza del reato; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto e non a evidenziare reali vizi della motivazione.
invocato per contestare la valutazione probatoria e il mancato riconoscimento delle attenuanti; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza in sede di legittimità, perché non confrontata con la motivazione e sostanzialmente fattuale.
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi e della non credibilità della versione fornita dall'imputato.
a seguito della declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere
richiamato nel contesto procedurale dell'ordinanza di cassazione, senza incidere sul merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- In presenza di "doppia conforme", le motivazioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente, sicché il ricorso deve confrontarsi puntualmente con l'assetto motivazionale complessivo delle decisioni di merito.
- La sussistenza della detenzione di stupefacente a fini di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali, tra cui il quantitativo della sostanza, le modalità di occultamento, l'assenza di elementi seri di uso personale e l'incompatibilità economica dell'acquisto con finalità esclusivamente personali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto in modo non illogico dell'assenza di elementi positivi di valutazione e della mancata emersione di segnali di resipiscenza dell'imputato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione se la pena risulta sorretta da motivazione sufficiente e coerente con i parametri valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →