Sentenza n. 9201/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.11 sedi del Centro Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 54,375 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.11 sedi del Centro Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore Chimico, nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria degli idonei mediante applicazione del limite del 20% degli idonei non vincitori, nonché atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità, non è risultata vincitrice ed è stata esclusa dalla graduatoria degli idonei per effetto della c.d. taglia-idonei prevista dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001. Con il primo motivo ha sostenuto che il profilo di Ispettore Chimico fosse escluso dal limite, in quanto riconducibile a una professione sanitaria e caratterizzato anche dallo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. Con il secondo motivo ha dedotto l’inapplicabilità del limite perché la procedura era stata modificata con riapertura dei termini nel 2024 e successivamente riadottata nel 2025, durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo ha contestato il ritardo nella conclusione della procedura, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe colpevolmente determinato l’applicazione della disciplina sfavorevole sopravvenuta, in violazione dei principi di affidamento, buon andamento e par condicio. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’interesse all’inserimento o reinserimento tra gli idonei e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Le Amministrazioni hanno eccepito la carenza di interesse e difeso la legittimità dell’applicazione del limite.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo concreto e attuale l’interesse della candidata a essere inserita tra gli idonei, poiché tale collocazione può avere utilità in vista di futuri scorrimenti della graduatoria. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che l’espressione “personale sanitario e sociosanitario” contenuta nell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 riguardi il personale inserito nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non ogni soggetto esercente una professione sanitaria. L’Ispettore Chimico è invece una figura tecnico-amministrativa appartenente ai ruoli del Ministero dell’agricoltura. La qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria rileva solo funzionalmente e non modifica lo status ordinamentale del dipendente, sicché non consente l’applicazione dell’ulteriore deroga prevista per il personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Quanto alla seconda censura, il limite non è stato ritenuto sospeso dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025: la riapertura dei termini nel 2024 non equivale a un concorso bandito nel 2025 e la disposizione riguarda tassativamente i concorsi banditi nel 2025 e le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025. La riadozione del bando nel 2025, effettuata per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa, limitandosi a integrare la motivazione sulla scelta di indire il concorso anziché procedere allo scorrimento di precedenti graduatorie. Pertanto, la data rilevante è rimasta quella della pubblicazione del bando modificato nel 2024. Il TAR ha escluso anche l’interpretazione estensiva o analogica della deroga, trattandosi di disciplina derogatoria di stretta interpretazione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata: la delimitazione temporale della sospensione rientra nella discrezionalità legislativa, persegue finalità di rafforzamento della capacità assunzionale e amministrativa, anche in connessione con il PNRR, e non determina una disparità irragionevole ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. Quanto al terzo motivo, il TAR ha affermato che non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali e che i tempi devono essere valutati in relazione alla complessità concreta della procedura. Non è stato ravvisato un affidamento tutelabile, poiché l’Amministrazione non aveva garantito la conclusione entro un termine idoneo a rendere applicabile la disciplina derogatoria. Inoltre, il prolungamento era dipeso dai ricorsi proposti contro il bando e dalle conseguenti pronunce giurisdizionali, non da inerzia amministrativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
«Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»
Il limite del 20% degli idonei non vincitori si applica al profilo di Ispettore Chimico, perché la figura appartiene ai ruoli tecnico-amministrativi del Ministero dell’agricoltura e non al personale sanitario o sociosanitario del Servizio sanitario nazionale né al personale soggetto agli ordinamenti speciali richiamati dall’art. 3.
art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
«Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La sospensione della taglia-idonei opera tassativamente per le graduatorie approvate nel 2024 o 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; non si estende a un concorso bandito nel 2024 solo perché ne siano stati riaperti i termini o il bando sia stato successivamente riadottato per colmare un deficit motivazionale.
Il richiamo riguarda il personale soggetto a specifici ordinamenti, individuato in base allo status e al comparto di appartenenza. L’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non modifica l’inquadramento ordinamentale e non determina l’esclusione dalla taglia-idonei.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025
«il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
La disposizione conferma un assetto normativo volto a privilegiare il concorso quale strumento ordinario e prioritario di reclutamento, elemento coerente con la delimitazione temporale della deroga alla taglia-idonei.
La domanda risarcitoria connessa alla perdita di chance è stata proposta in via conseguenziale, ma non è stata accolta poiché non è stata riconosciuta l’illegittimità dell’azione amministrativa.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Massime di principio
- L’esclusione prevista per il “personale sanitario e sociosanitario” dalla limitazione del numero degli idonei non vincitori riguarda il personale inserito nei ruoli dell’Amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non ogni dipendente che eserciti una professione sanitaria in un diverso comparto dell’amministrazione pubblica.
- Lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria ha natura funzionale e non modifica lo status ordinamentale o il comparto di appartenenza del dipendente; pertanto, non consente di estendere le deroghe riservate al personale appartenente agli ordinamenti speciali indicati dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001.
- La riapertura dei termini di un concorso già bandito non equivale, ai fini dell’applicazione di una disciplina temporanea derogatoria, all’indizione di un nuovo concorso nell’anno successivo.
- La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato che imponga soltanto l’integrazione della motivazione ha natura meramente convalidante e non innovativa, se non incide sostanzialmente sull’indizione della procedura; la data di riferimento resta quella del bando originario.
- Le disposizioni derogatorie che sospendono la limitazione degli idonei nelle graduatorie concorsuali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese, in via analogica o mediante argomenti a fortiori, a procedure non espressamente comprese nel loro ambito temporale.
- Non esiste una durata massima generale e perentoria delle procedure concorsuali idonea, di per sé, a rendere illegittima la graduatoria; il ritardo deve essere valutato alla luce della complessità della procedura e delle circostanze concrete, e non sussiste affidamento tutelabile in assenza di una condotta amministrativa univoca che abbia fatto confidare nella conclusione entro una specifica tempistica.
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