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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23875/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato per il completamento di un nuovo stadio comunale. L'impresa appaltatrice aveva attivato un arbitrato rituale, fondato su clausola compromissoria, per la definizione di quattro riserve iscritte in contabilità. Un primo collegio arbitrale aveva rinunciato per mancato versamento dell'anticipazione delle spese, ma un successivo collegio aveva comunque deciso nel merito, condannando il Comune al pagamento di una somma per alcune riserve e rigettandone altre. Il Comune aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che però aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile. In cassazione, il Comune ha dedotto: 1) la nullità del lodo e l'estinzione del vincolo compromissorio per effetto della rinuncia degli arbitri dovuta al mancato versamento dell'acconto, sostenendo che la clausola compromissoria non potesse più operare; 2) la nullità del lodo per carenza di clausola compromissoria e incompetenza degli arbitri, anche in relazione all'interpretazione del contratto; 3) l'ultrapetizione e vari errores in iudicando e in procedendo, lamentando che l'impresa avesse ottenuto importi superiori a quelli originariamente indicati e che vi fossero carenze probatorie e violazioni delle regole sulle riserve contabili, sull'onere della prova e sull'interpretazione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che, nell'arbitrato rituale, la pronuncia di mero rito resa per mancato versamento dell'anticipazione delle spese non esaurisce la potestas iudicandi né comporta l'estinzione della clausola compromissoria; pertanto era possibile promuovere un nuovo procedimento arbitrale sul medesimo oggetto. Ha inoltre rilevato che l'eccezione di incompetenza degli arbitri era stata sollevata tardivamente. Quanto ai restanti motivi, ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a censurare valutazioni di merito e violazioni di norme sostanziali: tali doglianze non sono deducibili come nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 2 marzo 2006, salvo espressa previsione di legge o delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    Il vizio dedotto come mancanza o inefficacia della clausola compromissoria non sussiste quando una precedente pronuncia arbitrale sia stata di mero rito e non abbia definitivamente escluso la validità della convenzione arbitrale; inoltre, dopo la riforma del 2006, gli errores in iudicando non sono deducibili come motivo di nullità del lodo se non espressamente previsti.

  • art. 816-septies c.p.c.

    Il mancato versamento dell'anticipazione delle spese può determinare la rinuncia degli arbitri, ma non comporta di per sé l'estinzione dell'accordo compromissorio.

  • art. 817 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza degli arbitri deve essere proposta tempestivamente, altrimenti resta preclusa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel primo motivo come criterio interpretativo, ma la Corte non lo valorizza autonomamente, ritenendo infondata la censura.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto non può essere utilizzata in cassazione per trasformare in nullità del lodo una censura di merito sull'operato degli arbitri, salvo i limiti del controllo consentito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è stata respinta perché, nella sostanza, tendeva a contestare il merito della decisione arbitrale e la valutazione delle riserve.

  • art. 115 c.p.c.

    Non emerge una violazione autonoma idonea a fondare la nullità del lodo; la censura è stata ricondotta a contestazioni di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile come motivo di nullità del lodo, perché attiene al merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non vale a fondare una nullità del lodo quando, in realtà, si contesta la ricostruzione fattuale compiuta dagli arbitri.

  • art. 37-quinquies L. 109/1994

    Le doglianze relative alla sua violazione sono state qualificate come errores in iudicando non deducibili nei limiti dell'art. 829, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • D.Lgs. 231/2002

    Anche la dedotta violazione di tale disciplina è stata considerata una censura di merito non proponibile come motivo di nullità del lodo nel regime applicabile.

  • art. 240-bis D.Lgs. 163/2006

    Richiamato nel terzo motivo in tema di riserve e quantificazione, ma la Corte lo tratta come profilo di merito non idoneo a determinare nullità del lodo.

  • art. 165 D.P.R. 554/1999

    Richiamato quale norma sulle riserve dell'esecutore, ma la relativa doglianza è stata ritenuta non scrutinabile come nullità del lodo.

  • art. 190 D.P.R. 207/2010

    Citato solo come disciplina successiva delle riserve in contabilità; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per disporre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'arbitrato rituale, una pronuncia arbitrale di mero rito che non definisca il merito della controversia non consuma la clausola compromissoria né impedisce la riattivazione del giudizio arbitrale sul medesimo oggetto, salvo che sia stato definitivamente escluso il potere degli arbitri di conoscere della lite.
  • Il mancato versamento dell'anticipazione delle spese richiesta dagli arbitri può giustificare la rinuncia del collegio, ma non determina automaticamente l'estinzione del vincolo compromissorio.
  • L'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale deve essere proposta nei termini e con le modalità previste, altrimenti resta preclusa.
  • Nel regime dell'art. 829 c.p.c. applicabile ai procedimenti arbitrali instaurati dopo la riforma del 2006, i vizi di merito e gli errores in iudicando non possono essere trasformati in motivi di nullità del lodo, salvo espressa previsione di legge o di clausola compromissoria.
  • Le doglianze sull'interpretazione del contratto, sulla valutazione delle prove e sulla quantificazione delle pretese, quando dirette a contestare la ricostruzione degli arbitri, non integrano di per sé un vizio di nullità del lodo.
  • La dedotta ultrapetizione non è configurabile quando la censura, sotto l'etichetta processuale, mira in realtà a rimettere in discussione il merito dell'accertamento arbitrale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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