Cassazione Civile, Ordinanza n. 17837/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un lavoratore dipendente di una società appaltatrice subentrata nella gestione della pulizia dei convogli ferroviari, di una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità Area AF del 20 luglio 2012. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale importo dovesse gravare integralmente sulla società datrice di lavoro al momento del rinnovo contrattuale, oltre a confermare la solidarietà della committente ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003. La società appaltatrice ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che l'una tantum dovesse essere riproporzionata ai soli mesi di servizio prestati alle sue dipendenze nel periodo di riferimento e non posta a carico integrale del datore in carica al momento della stipula del contratto collettivo. La società committente si è costituita aderendo al ricorso; il lavoratore è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'indennità una tantum, riconducibile alla funzione di indennità di vacanza contrattuale, ha natura correlata alla prestazione lavorativa e deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione negoziale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per il recente assestamento della giurisprudenza e la presenza di orientamenti contrari nei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato quale base della responsabilità solidale della committente già accertata nei gradi di merito, ma non autonomamente impugnata
invocato per contestare l'estensione della solidarietà dell'obbligazione
invocati come criteri ermeneutici per l'interpretazione della disciplina collettiva
allegato A CCNL Mobilità Area AF del 20 luglio 2012
"in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"
interpretato nel senso che l'una tantum va riproporzionata ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
ritenuto irrilevante perché, nel caso concreto, non applicabile alla società ricorrente
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'indennità una tantum prevista in occasione del rinnovo contrattuale collettivo, quando sia strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa e qualificabile come misura di recupero del potere d'acquisto nel periodo di vacanza contrattuale, deve essere riproporzionata ai soli mesi di servizio resi nel periodo di riferimento, salvo diversa pattuizione espressa.
- Non è giustificato porre integralmente a carico del datore di lavoro in carica al momento del rinnovo contrattuale anche gli importi riferiti a periodi nei quali il lavoratore ha prestato attività alle dipendenze di precedenti datori, se la disciplina collettiva non prevede un diverso criterio di imputazione.
- La corretta interpretazione della clausola collettiva deve valorizzare sia il tenore letterale sia la funzione economico-sociale dell'emolumento, evitando letture che ne alterino la correlazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa.
- Quando l'applicazione della disciplina contrattuale collettiva è chiara e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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