Cassazione Civile, Ordinanza n. 11606/2025 del 03/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal fallimento di una società nei confronti della cessione di credito effettuata dalla società poi fallita in favore di una persona fisica. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto nei confronti della procedura concorsuale, ritenendo integrata la scientia damni in capo alla cessionaria sulla base di una ricostruzione presuntiva dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti coinvolte. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, osservando che l'appellante non aveva scalfito l'impianto logico-motivazionale della sentenza di primo grado e, in particolare, la ricostruzione dei vincoli familiari e delle cointeressenze patrimoniali protratte nel tempo, anche dopo la separazione e fino al divorzio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 156, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per asserita mancata autonoma valutazione critica della motivazione del Tribunale richiamata per relationem; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per uso di presunzioni fondato su indizi reputati labili, contraddittori ed equivoci; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'interruzione della convivenza dal 2011 e nello scioglimento della comunione legale conseguente alla separazione omologata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficientemente chiara e che, soprattutto, la ricorrente non si fosse confrontata con la ratio decidendi effettiva della decisione di appello, fondata sull'elusione, da parte dell'appellante, del complessivo impianto logico della sentenza di primo grado in punto di scientia damni. Il primo motivo è stato giudicato generico perché non ricostruiva compiutamente né la motivazione del primo giudice né le specifiche doglianze svolte in appello, così da dimostrare un effettivo vizio di motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam e non costituente la vera ratio decidendi. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, poiché il fatto dedotto come omesso risultava già considerato nella decisione di merito e comunque non era stato specificamente censurato nel suo complessivo contenuto argomentativo. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione richiama l'azione revocatoria ordinaria e, in particolare, l'esigenza di accertare la scientia damni del terzo avente causa ai fini dell'inefficacia dell'atto nei confronti del creditore o del fallimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato per sostenere la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata esponeva in modo comprensibile il proprio iter logico.
È richiamato come parametro di nullità processuale, ma la censura è respinta perché la motivazione non è stata ritenuta inesistente o meramente apparente.
art. 111 Cost.
È evocato come fondamento del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ritiene soddisfatto tale standard.
È richiamato in relazione al ragionamento presuntivo. La Corte non entra nel merito della bontà degli indizi, poiché la censura era diretta contro un argomento non decisivo della sentenza impugnata.
Sono invocati per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte osserva che la doglianza non colpisce la ratio decidendi e risulta quindi inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, relativo a nullità della sentenza per vizi di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, prospettato come violazione di legge in tema di presunzioni e valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del terzo motivo, ma la censura è respinta perché il fatto asseritamente omesso era già stato considerato dal giudice di merito.
È richiamato per ribadire che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle parti della decisione contestate e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice.
È menzionato solo per dare atto del deposito della memoria in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la critica a passaggi motivazionali non decisivi o svolti ad abundantiam non è idonea a fondare l'accoglimento.
- La denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza non può risolversi in una mera riproposizione delle doglianze di merito, ma deve dimostrare l'assenza o l'irriducibilità del percorso argomentativo della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una complessiva ricostruzione probatoria e presuntiva, il ricorrente deve contestare l'intero impianto logico della statuizione, non singoli indizi isolatamente considerati.
- È inammissibile il motivo di ricorso che colpisca un argomento della sentenza non decisivo per la soluzione della controversia, perché la cassazione tutela la correttezza della ratio decidendi e non delle motivazioni meramente rafforzative.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto risulta già considerato dal giudice di merito, anche solo nell'ambito di una più ampia ricostruzione della vicenda.
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