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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26546/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utenza)

La controversia

Una società di servizi ambientali aveva applicato l'IVA alle fatture emesse per il servizio di smaltimento rifiuti, relative alla c.d. TIA1. La società postale, sostenendo che su tale tariffa l'IVA non fosse dovuta, aveva agito per ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo, pari a euro 9.655,66 oltre interessi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e condannato la società ambientale al rimborso, affermando che sulla TIA1 non era dovuta l'IVA. In cassazione la società ambientale ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 346 c.p.c., sostenendo che la circostanza della detrazione dell'IVA fosse pacifica e non contestata in appello; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 600/1973, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui essa avrebbe dovuto provare la detrazione dell'IVA, e richiamando anche impropriamente l'art. 93 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la questione della detrazione dell'IVA era stata comunque devoluta al giudice d'appello dalla stessa parte resistente nel merito ed era assorbita dal tema centrale della debenza dell'IVA sulla TIA1. Ha inoltre riaffermato il principio per cui la TIA1 ha natura di tributo e, quindi, l'IVA non è dovuta; di conseguenza, l'erroneo assoggettamento a IVA delle somme versate esclude la base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, con conseguente fondatezza della pretesa restitutoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché le norme richiamate non erano spiegate in modo pertinente al caso concreto e la censura non contrastava adeguatamente la ratio della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la considerazione di una circostanza asseritamente pacifica; la Corte ne esclude la violazione perché la questione era comunque oggetto del giudizio di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema delle domande/eccezioni non riproposte; la Corte ritiene il motivo infondato perché la questione era stata devoluta in appello.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • artt. 18 e 19 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati impropriamente dalla ricorrente; la Corte osserva che non è spiegato in quale modo incidano specificamente sulla controversia.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato in modo apodittico dalla ricorrente con riferimento alla distrazione delle spese, senza pertinenza rispetto al thema decidendum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la tariffa per il servizio di igiene ambientale ha natura tributaria, l'IVA indebitamente applicata non è dovuta e la somma versata può essere oggetto di ripetizione tra le parti private coinvolte nel rapporto di fatturazione e pagamento.
  • L'erroneo assoggettamento a IVA di un importo privo di base legale esclude, per coerenza con la neutralità dell'imposta, la legittimità della rivalsa e della detrazione connesse a quell'addebito.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico: è inammissibile la censura che richiami norme astrattamente pertinenti senza spiegare in che modo esse incidano sulla decisione impugnata e senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • Non può essere utilmente censurata come non contestata una circostanza che, in concreto, sia stata comunque oggetto di devoluzione al giudice d'appello dalla stessa parte e sia assorbita dal nucleo decisivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiObbligazioniProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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