Cassazione Civile, Ordinanza n. 33165/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo rilevante l’estraneità del legale rappresentante alle condotte contestate e valorizzando documentazione e vicende penali che, secondo la società, dimostravano che l’omissione dichiarativa era dipesa da comportamenti fraudolenti di altri soggetti (amministratore di fatto e amministratore uscente). In appello, l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio perché generico e per mancata pronuncia della CTR su tale eccezione; (2) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR avrebbe trascurato gli elementi istruttori e le vicende che, secondo la ricorrente, escludevano la responsabilità della società e la riferivano esclusivamente all’amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che dall’insieme della sentenza impugnata emergeva la specificità dell’appello dell’Agenzia, diretto a censurare una decisione di primo grado ritenuta erronea. Ha poi affermato che entrambi i motivi risultavano viziati da una indebita commistione tra il piano della società contribuente e quello personale del legale rappresentante: il giudizio tributario riguardava esclusivamente la società, soggetto distinto e autonomo rispetto alla persona fisica del suo rappresentante, e l’avviso era stato emesso solo nei confronti della società. Pertanto, eventuali condotte illecite di organi sociali rilevano, se del caso, in separata sede, ma non incidono sulla pretesa fiscale rivolta alla persona giuridica. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la dedotta genericità dell’appello nel processo tributario; la Corte esclude che, nel caso concreto, l’appello dell’Ufficio fosse generico.
Richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte ritiene che il gravame dell’Agenzia fosse sufficientemente specifico.
Invocato per sostenere l’omesso esame di fatti e prove; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso muove da una lettura non pertinente della controversia, riferita alla sola società.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge richiamata a fondamento del ricorso, ma le doglianze sono ritenute inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo richiamata dal ricorrente; la censura è respinta perché non coglie il decisum della CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato quale norma di inserimento della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’appello è specifico quando, dal complesso delle deduzioni, risulta la chiara contestazione della decisione di primo grado; la genericità non può essere affermata se il gravame investe in modo riconoscibile la ratio della sentenza impugnata.
- La legittimazione passiva nel contenzioso tributario segue il soggetto inciso dall’atto impositivo: se l’avviso è emesso nei confronti della società, la controversia riguarda la persona giuridica e non il suo legale rappresentante come persona fisica.
- Non è consentito confondere il piano della responsabilità fiscale della società con quello delle eventuali condotte illecite dei suoi organi: tali profili possono rilevare solo in sedi autonome, ma non elidono la pretesa fiscale rivolta alla società contribuente.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando mira, in sostanza, a sostituire alla valutazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione dei fatti fondata su elementi riferiti a un soggetto diverso da quello destinatario dell’atto.
- La distinzione tra soggetto giuridico e persona fisica che lo rappresenta è decisiva: le vicende personali del rappresentante non sono, di per sé, idonee a paralizzare l’accertamento emesso contro la società.
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