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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33810/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (04/03/2025) che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP (07/02/2025). Il ricorrente, tramite difensore, ha articolato tre motivi: 1) carenza e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che l'impianto probatorio si fonda su una unica captazione ambientale (06/06/2024) e che quella conversazione non lo coinvolge direttamente; 2) censura dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) e della qualificazione come delitto commesso da "più persone riunite", sostenendo mancanza di riscontri e necessità di rigorosa verifica della finalità mafiosa; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'adeguatezza della misura (si assume che misure meno afflittive sarebbero idonee e che non esistono elementi concreti di reiterazione o inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e valutatività delle doglianze, confermando la tesi del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle intercettazioni e del contesto associativo, nonché la configurabilità dell'aggravante mafiosa (destinazione di proventi a famiglie dei detenuti) e dell'aggravante oggettiva "più persone riunite". Ha poi ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e la scelta della custodia in carcere quale misura idonea a impedire reiterazione e inquinamento probatorio. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha altresì disposto l'invio copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 comma 1 lett. a) e c) c.p.p.

    Riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio) come fondamento per la custodia in carcere; il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali esigenze.

  • art. 416-bis c.p.

    Ricostituisce l'esistenza del vincolo associativo mafioso; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario consentisse di qualificare i fatti anche alla luce della partecipazione/azione a favore del sodalizio.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per delitti commessi con le modalità mafiose; la Corte ha accolto la valutazione del Tribunale che le condotte erano dirette ad agevolare il sodalizio (es. provvista di somme per famiglie dei detenuti).

  • art. 273 c.p.p.

    Definizione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte sottolinea che la mancata sussistenza di tali indizi è sindacabile in cassazione solo in presenza di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Doppia presunzione che giustifica, salvo prova contraria, l'applicazione della misura cautelare in carcere; nel caso non sono stati forniti elementi idonei a superare questa presunzione.

  • art. 192 c.p.p.

    Norme sul giudizio di attendibilità delle prove e necessità di riscontri in sede di merito; la Corte ricorda che il giudizio cautelare non richiede gli stessi standard del giudizio di merito e che le intercettazioni hanno piena valenza probatoria se regolarmente acquisite.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda: la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Disposizioni sull'eventuale rimessione in libertà e sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'invio della decisione al direttore per gli adempimenti previsti.

  • art. 629 c.p. e art. 628 c.p.

    Richiamate in relazione alle aggravanti connesse all'estorsione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'applicazione delle aggravanti contestate.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulle decisioni del giudice del riesame è limitato: non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Una singola intercettazione, se coerentemente interpretata dal giudice e inserita in un contesto indiziario più ampio, può costituire base sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari.
  • Per l'aggravante di agevolazione mafiosa occorre apprezzare sia la finalità del reato a favore del sodalizio sia la consapevolezza dell'autore: il giudice cautelare può ritenere provati tali elementi se gli elementi indiziari lo giustificano, fermo restando che la verifica definitiva resta di merito.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (per taluni reati) rende necessaria la produzione, da parte dell'indagato, di elementi concreti e specifici per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e dedurre violazioni normative o manifesta illogicità; deduzioni meramente valutative o richieste di diversa interpretazione delle stesse fonti probatorie sono inammissibili.

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