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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24007 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE - Compenso in natura - "Fringe benefits" - Inclusione nel reddito da lavoro - Necessità della ritenuta -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'omesso versamento di ritenute alla fonte per 3.690 euro, ritenendo imponibile come fringe benefit la concessione gratuita di un appartamento ad uso foresteria a un dipendente che ricopriva anche la carica di amministratore e legale rappresentante. La società sosteneva invece che l'immobile fosse utilizzato solo occasionalmente durante le trasferte del dipendente dalla sede di residenza e di lavoro. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare l'uso continuativo dell'immobile, e, dall'altro, l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, stabilendo che, poiché la normativa considera generalmente imponibili tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, inclusi gli immobili concessi in uso, spetta al contribuente provare le circostanze eccezionali che escludono l'imponibilità. La società non aveva dimostrato con elementi concreti la frequenza e le modalità occasionali di utilizzo dell'appartamento per trasferte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dei documenti sui quali fondava la censura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 48, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (vecchio T.U.I.R.), oggi art. 51

    "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta [...] in relazione al rapporto di lavoro"

    La disposizione esprime un principio di tendenziale onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: le erogazioni monetarie e in natura collegate al rapporto di lavoro sono imponibili, salvo specifiche esclusioni.

  • Art. 48, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, oggi art. 51

    "fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato"

    La concessione gratuita o agevolata di un immobile al dipendente costituisce, in linea generale, un fringe benefit soggetto a imposizione e a ritenuta, secondo i criteri previsti dalla norma.

  • Art. 23 del d.P.R. n. 600/1973

    Impone al datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, inclusi i compensi in natura imponibili.

  • Art. 2697 del codice civile

    Nel caso concreto l'onere di provare l'utilizzo meramente occasionale dell'immobile e la conseguente esclusione dall'imponibilità è stato posto a carico del contribuente, quale soggetto che invocava l'eccezione alla regola generale di imponibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    È stato invocato per contestare l'insufficienza della motivazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione dei documenti decisivi e quindi per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • La concessione gratuita di un alloggio da parte del datore di lavoro è normalmente considerata un fringe benefit imponibile, anche quando l'immobile è qualificato come foresteria.
  • Non è sufficiente affermare che l'alloggio serve per trasferte o esigenze di servizio: il contribuente deve documentare concretamente la frequenza, la durata e le modalità dell'utilizzo occasionale.
  • Contratti di lavoro, lettere di trasferimento, calendari delle riunioni, registri di presenza, rimborsi spese e documentazione degli accessi possono essere necessari per dimostrare che l'immobile non era stabilmente nella disponibilità personale del dipendente.
  • Quando il contribuente invoca un'eccezione alla regola generale di imponibilità, l'onere della prova ricade normalmente su di lui e non sull'Amministrazione finanziaria.
  • Nel ricorso per Cassazione è necessario riportare in modo specifico il contenuto dei documenti sui quali si fondano le censure; il semplice richiamo a documenti non trascritti può comportare l'inammissibilità del motivo.

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