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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34722/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale per la violazione della misura di sorveglianza speciale (art. 9, co. 2, legge 1423/1956) accertata il 22/03/2012 (assenza notturna dall'abitazione). Due motivi principali: 1) violazione del principio "bis in idem" e mancato riconoscimento dell'assorbimento/identità del fatto rispetto a precedente sentenza del Tribunale di Milano del 13/04/2012 (irrevocabile) per violazione degli obblighi di dimora/permamenza; 2) mancato riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) e dell'unicità del disegno criminoso tra la violazione contestata a Mondragone e la successiva contestazione del 07/04/2012 a Milano. La difesa sostiene che l'allontanamento dal luogo di dimora integra una sola condotta protratta nel tempo che assorbe le altre violazioni connesse (obbligo di firma, permanenza notturna), richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Donati). Il ricorrente lamenta anche carenza di motivazione e illogicità nella decisione di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur condividendo il principio secondo cui l'allontanamento prolungato possa assorbire altre inadempienze, nel caso concreto mancavano elementi specifici a dimostrare che l'assenza accertata il 22/03/2012 fosse l'inizio ininterrotto della trasferta culminata nel fatto di Milano del 07/04/2012. La sentenza del Tribunale di Milano definiva la violazione con riferimento a una specifica giornata (07/04/2012) e quindi aveva creato una cesura tra i fatti. La Corte ha inoltre ritenuto plausibile la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato le precedenti condotte dell'imputato e l'assenza di elementi ricostruttivi specifici prodotti dalla difesa. Per questi motivi i motivi di cassazione non sono stati accolti; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, legge 1423/1956

    Norma richiamata in relazione alla violazione della misura di sorveglianza speciale (obbligo di dimora e permanenza notturna); la condotta contestata è stata valutata come violazione della prescrizione prevista dalla misura

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come riferimento a pronunce precedenti in cui si è discusso del rapporto tra violazioni commesse durante un allontanamento e la continuazione; nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Milano riguardava reati sanzionati con riferimento a tale disposizione

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in ordine al principio di identità del fatto ("bis in idem"); i giudici hanno escluso l'applicabilità nel caso concreto perché mancava prova della corrispondenza storico-naturalistica tra i due episodi

  • art. 81 c.p.

    Dispositivo sulla continuazione tra più reati: la difesa chiedeva il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, ma la Corte ha richiesto elementi specifici che dimostrassero l'unicità e la continuità temporale e teleologica tra le condotte

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte; il processo è stato dunque deciso sulla base degli atti e delle memorie

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Comma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: lett. b) "violazione della legge penale" e lett. e) "carenza o contraddittorietà della motivazione"; la Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi

  • Giurisprudenza: sentenza Donati, Sez. Un., n. 34665/2005

    Principio richiamato dalla difesa secondo cui l'allontanamento prolungato può assorbire altre inadempienze; la Corte di Cassazione riconosce la validità del principio ma ne richiede la prova specifica nel caso concreto

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 42533 del 13/06/2018, Rv. 273975-01

    Precedente in cui i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del P.G. in tema di applicazione della continuazione per violazioni commesse durante l'allontanamento; citato per distinguere il caso attuale, in cui mancavano elementi che collegassero le violazioni

Massime di principio

  • L'allontanamento dal luogo di dimora può, in linea di principio, costituire una condotta continuativa che assorbe altre violazioni connesse (es. mancata firma, permanenza notturna), ma ciò richiede prove specifiche che l'assenza sia stata continuativa e strumentale al medesimo disegno criminoso
  • La semplice coincidenza di più violazioni analoghe non è sufficiente a fondare il riconoscimento dell'unicità del fatto o della continuazione: è necessario dimostrare il nesso temporale e teleologico tra gli episodi
  • Quando esiste una sentenza irrevocabile che definisce la consumazione di un fatto in una data precisa, si crea una 'cesura' che impedisce l'estensione a ritroso di un giudicato a meno che non emerga prova convincente che la condotta contestata sia effettivamente iniziata e protratta dalla data anteriore
  • Il difensore ha l'onere di fornire elementi ricostruttivi specifici (indicatori di trasferta continuativa, assenza di ritorni, documentazione) per ottenere il riconoscimento del bis in idem o della continuazione
  • La Corte di Cassazione verifica la logica e la completezza della motivazione dei giudici di merito: una valutazione motivata, coerente e priva di vizi logici sui fatti di merito è difficilmente riformabile in cassazione

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