Cassazione Civile, Ordinanza n. 27054/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva svolto accertamenti sul reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2006, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, con procedura da redditometro. Dopo un tentativo di accertamento con adesione non andato a buon fine, era stato notificato un avviso di accertamento IRPEF, poi annullato dalla CTP. In appello, la CTR Calabria aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio ritenendola tardiva, perché la prova della tempestiva consegna dell'atto all'ufficio postale sarebbe stata insufficiente: la distinta prodotta recava solo un timbro a umido di Poste Italiane, privo di timbro ufficiale a secco, indicazione del referente e sottoscrizione, e l'avviso di ricevimento non riportava la data di spedizione. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tardivo l'appello nonostante la produzione dell'elenco/ricevuta postale timbrata fosse sufficiente a provarne la tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate: nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello per il notificante può essere validamente fornita mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, senza che sia necessaria la sottoscrizione o il timbro ufficiale a secco, poiché il timbro è assistito da fede privilegiata e la sua datazione è presidiata anche penalmente. La CTR, dunque, aveva erroneamente dichiarato tardivo l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'accertamento sintetico/redditometrico svolto dall'Amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza d'appello per errori processuali.
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina dell'appello nel processo tributario e della relativa notifica/proposizione.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 53, comma 2, per la prova del deposito/notifica dell'atto nel processo tributario.
Richiamato come norma sul principio di conservazione degli atti processuali e sulla sanatoria delle nullità.
Citato nella giurisprudenza richiamata quale termine di riferimento per la tempestività della notifica dell'appello da parte del notificante.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'atto di appello da parte del notificante può essere provata mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, senza che sia necessaria la sottoscrizione del funzionario postale o la produzione di specifiche formalità ulteriori non previste dalla legge.
- Il timbro postale apposto sull'elenco delle raccomandate ha valore probatorio idoneo a dimostrare la consegna del plico all'ufficio postale, essendo la sua veridicità assistita da fede privilegiata e da tutela penale contro il falso ideologico in atto pubblico.
- Una decisione che dichiari tardivo l'appello tributario nonostante sia stata prodotta una distinta postale timbrata incorre in errore di diritto se pretende requisiti probatori non richiesti dall'ordinamento e si discosta dall'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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