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Sentenza

Sentenza del 15/10/2019 n. 25980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle dogane aveva contestato l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per il gas naturale utilizzato in impianti sportivi destinati esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza scopo di lucro. Da un sopralluogo era emerso che l'impianto comprendeva anche una zona spa o centro benessere destinata a servizi di idromassaggio e bagno turco. La società fornitrice sosteneva che l'attività del centro costituisse un'attività industriale di produzione di servizi, oppure fosse comunque accessoria all'attività sportiva, e chiedeva inoltre di distinguere i consumi relativi alle diverse attività. La Corte ha ritenuto che l'agevolazione invocata per gli impianti sportivi richieda l'esclusivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e che tale requisito non fosse dimostrato. Ha inoltre rilevato che il primo motivo prospettava una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata e non rispettava il principio di specificità; il terzo motivo introduceva una questione nuova sulla possibile ripartizione dei consumi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, mentre il secondo e il terzo sono stati ritenuti infondati. È stata confermata la debenza delle accise e delle sanzioni. I. S.p.A. e lo S.C. 12 a r.l. sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 3 (Testo Unico Accise)

    Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e, inoltre, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.

    La norma contempla due fattispecie diverse: una generale, relativa alle attività industriali produttive di beni o servizi, e una speciale, relativa agli impianti sportivi. Per la seconda è necessario dimostrare concretamente che l'impianto sia destinato esclusivamente all'attività sportiva dilettantistica e sia gestito senza scopo di lucro. La presenza di servizi ulteriori, come spa, idromassaggio o bagno turco, può escludere l'agevolazione se tali attività non risultano meramente accessorie.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa versione dei fatti, soprattutto quando il motivo non espone in modo specifico gli atti e le allegazioni rilevanti.

  • Principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione

    Chi contesta l'individuazione della fattispecie applicata deve indicare e riprodurre, nei limiti necessari, le contestazioni dell'amministrazione, le difese svolte nei precedenti gradi e i motivi di appello, così da consentire alla Corte di verificare il thema decidendum.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali in materia di accise sono di stretta interpretazione: chi le invoca deve provare tutti i requisiti previsti dalla specifica disposizione agevolativa.
  • Per l'agevolazione relativa agli impianti sportivi non basta che il gestore sia una società sportiva dilettantistica o che l'attività sia riconosciuta dal CONI; occorre verificare concretamente la destinazione esclusiva dell'impianto all'attività sportiva dilettantistica.
  • Servizi ulteriori, come spa, centri benessere, idromassaggio o bagno turco, possono far venir meno l'esclusività, salvo che sia dimostrato in modo puntuale il loro carattere meramente accessorio sotto il profilo funzionale, tecnico ed economico.
  • Il fornitore o soggetto tenuto al pagamento dell'accisa non può applicare automaticamente l'aliquota agevolata sulla sola base della dichiarazione del cliente, ma deve effettuare controlli ragionevoli sulla sussistenza dei requisiti.
  • La possibilità di applicare aliquote diverse ai consumi promiscui deve essere dedotta e provata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a esporre considerazioni astratte o una diversa ricostruzione dei fatti.

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