Cassazione Civile, Ordinanza n. 22617/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli nel ottobre 2018, dopo due contestazioni disciplinari: una iniziale del 2017 e una integrativa del luglio 2018. Gli addebiti riguardavano, secondo i giudici di merito, la violazione del divieto di intrattenere rapporti personali, anche indiretti o tramite altre società, con clienti della banca e l’uso a fini personali di strumenti di lavoro o di informazioni apprese per ragioni di servizio. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestive le contestazioni e il recesso, valorizzando la complessità degli accertamenti, la concatenazione degli addebiti, la sospensione cautelare del lavoratore e la gravità delle condotte, idonee a integrare giusta causa. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle regole sul procedimento disciplinare, per tardività della contestazione e del licenziamento e lesione del diritto di difesa e del legittimo affidamento; 2) violazione delle regole di valutazione della prova e del principio di non contestazione; 3) errata ripartizione dell’onere della prova e uso scorretto delle presunzioni; 4) violazione delle norme sulla giusta causa e sui principi di correttezza e buona fede; 5) omessa pronuncia su alcune censure, in particolare quelle su riservatezza e art. 4 Statuto dei lavoratori; 6) omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prova testimoniale e documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla tempestività, affermando che l’immediatezza della contestazione disciplinare è un requisito relativo e va apprezzato tenendo conto della complessità degli accertamenti, dell’organizzazione aziendale e della concreta conoscenza dei fatti; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che le contestazioni erano state mosse tempestivamente e che anche il licenziamento era intervenuto in un tempo ragionevole, almeno rispetto alla seconda contestazione autonoma del 2018. Ha poi giudicato infondati i motivi sulla prova, sull’onere probatorio, sulle presunzioni e sulla giusta causa, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all’omessa pronuncia, per difetto di specifica trascrizione e localizzazione degli atti processuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva in senso relativo; il ritardo è rilevante solo se incide sulla effettiva difesa del lavoratore.
art. 44 c.c.n.l. ABI
È richiamato per la sospensione cautelare dal servizio e per la disciplina del procedimento disciplinare nel contesto bancario.
È evocato come parametro di correttezza e buona fede nel procedimento disciplinare.
È evocato come parametro di esecuzione secondo buona fede, anche in materia disciplinare.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove; rileva solo l’utilizzo di prove non acquisite ritualmente o acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti.
Riguarda il principio di libera valutazione della prova secondo i criteri legali; non è violato per il solo dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
L’onere di provare i fatti posti a base del licenziamento grava sul datore di lavoro, che nel caso concreto è stato ritenuto averlo assolto.
La valutazione degli indizi e del ragionamento presuntivo spetta al giudice di merito, non essendo censurabile in cassazione una diversa lettura del materiale indiziario.
La giusta causa è clausola generale; la sua concreta integrazione è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile solo per errori di diritto o per incoerenza metodologica nell’uso dei parametri integrativi.
È richiamato nel quadro della proporzionalità della sanzione disciplinare e della rilevanza dell’illecito.
È citato nel ricorso come norma inerente alla tutela contro il licenziamento illegittimo.
È richiamato nel ricorso con riferimento ai presupposti del licenziamento per giustificato motivo/giusta causa.
L’omessa pronuncia è deducibile solo con ricorso specifico e autosufficiente, che indichi gli atti rilevanti.
È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nella censura di nullità della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti necessari al ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro dedotto per la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare, il requisito dell’immediatezza della contestazione e del recesso ha natura relativa: può tollerare un intervallo temporale più o meno ampio quando gli accertamenti siano complessi o l’organizzazione aziendale sia articolata, purché il ritardo non comprometta la difesa effettiva del lavoratore.
- La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare e della sanzione espulsiva è rimessa al giudice di merito, che deve accertare quando il datore abbia acquisito una conoscenza sufficiente dei fatti per contestarli; in cassazione è censurabile solo l’errore di diritto, non la ricostruzione fattuale.
- Il principio di non contestazione opera nel processo e non può essere invocato in modo generico rispetto alle giustificazioni fornite in sede disciplinare, se non si confronta con le allegazioni effettivamente svolte in giudizio.
- L’onere di provare i fatti posti a fondamento del licenziamento grava sul datore di lavoro; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto tale onere assolto sulla base delle prove acquisite, la censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La valutazione delle prove, incluse le presunzioni semplici, appartiene al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire una lettura alternativa degli indizi o del compendio istruttorio a quella accolta nella sentenza impugnata.
- La giusta causa di licenziamento è clausola generale la cui integrazione richiede il richiamo a parametri dell’ordinamento e della realtà sociale; il controllo di legittimità riguarda la correttezza del metodo interpretativo, non la ricostruzione del fatto concreto, salvo vizi logici o giuridici specifici.
- La denuncia di omessa pronuncia o di nullità processuale in cassazione richiede specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei motivi asseritamente trascurati, non essendo sufficiente una contestazione generica.
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