Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26992/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di crediti derivanti da mutui fondiari e da rapporti di conto corrente. La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione dichiarandosi titolare dei crediti; il curatore aveva contestato la legittimazione attiva, perché quei crediti risultavano compresi in una precedente cessione in blocco a favore di una società veicolo. In sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. la banca aveva chiarito di agire quale soggetto incaricato della gestione e riscossione dei crediti in base a un contratto di servicing e, inoltre, di aver poi riacquistato i crediti con contratto del 29 aprile 2015. Il giudice delegato aveva escluso i crediti per difetto di legittimazione attiva; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo ritenendo nuove le deduzioni sulla cessione, sul servicing e sul riacquisto, e inammissibile anche la censura sugli "oneri diversi" per difetto di legittimazione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione delle norme sulla domanda di ammissione e sull'opposizione allo stato passivo, nonché delle norme sulla cessione del credito, sostenendo che: la deduzione del contratto di servicing non era nuova ma chiariva il titolo già posto a base dell'istanza; la retrocessione dei crediti non costituiva un fatto costitutivo diverso, ma confermava la titolarità già esistente; pertanto il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto decisivo che, alla data della domanda di insinuazione al passivo, la ricorrente aveva già riacquistato i crediti in precedenza ceduti e che, quindi, non si trattava di proporre una domanda nuova in opposizione, ma solo di meglio esplicitare una circostanza preesistente all'insinuazione. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Velletri e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con tutti i motivi di ricorso

  • artt. 93, 95, comma 2, 98 e 99 l. fall.

    disciplinano domanda di insinuazione, osservazioni del curatore e opposizione allo stato passivo; la Corte esclude che l'opposizione fosse inammissibile per novità quando mira a precisare circostanze già esistenti

  • artt. 1260, 1263 e 1264 c.c.

    richiamati per contestare la valutazione del Tribunale sulla cessione e sul successivo riacquisto dei crediti, ritenendo che tali vicende incidessero sulla titolarità del credito

  • legge n. 130 del 1999, artt. 1 e 4

    richiamata come base normativa della cessione di crediti in blocco effettuata dalla banca

  • art. 58 t.u.b.

    richiamato quale disposizione che consente la cessione in blocco di crediti bancari

Massime di principio

  • Nell'opposizione allo stato passivo non integra domanda nuova la deduzione, in sede di opposizione, di una circostanza preesistente alla domanda di insinuazione che sia idonea a chiarire o dimostrare la titolarità del credito già azionato.
  • Quando il thema decidendum riguarda la legittimazione del creditore insinuante, il giudice deve verificare la situazione sostanziale esistente alla data della domanda di ammissione, senza arrestarsi a una qualificazione iniziale incompleta se successivamente chiarita in modo coerente con i fatti anteriori.
  • La mera migliore esplicitazione del titolo di legittimazione non equivale a mutamento della causa petendi, se il fatto costitutivo sostanziale del credito e della titolarità era già presente al momento dell'insinuazione.
  • In tema di cessione di crediti bancari e successiva retrocessione o riacquisto, la titolarità del credito va valutata alla data rilevante per l'ammissione al passivo, tenendo conto di eventuali atti traslativi o restitutori già perfezionati prima di tale data.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.