Cassazione Civile, Ordinanza n. 26992/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di crediti derivanti da mutui fondiari e da rapporti di conto corrente. La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione dichiarandosi titolare dei crediti; il curatore aveva contestato la legittimazione attiva, perché quei crediti risultavano compresi in una precedente cessione in blocco a favore di una società veicolo. In sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. la banca aveva chiarito di agire quale soggetto incaricato della gestione e riscossione dei crediti in base a un contratto di servicing e, inoltre, di aver poi riacquistato i crediti con contratto del 29 aprile 2015. Il giudice delegato aveva escluso i crediti per difetto di legittimazione attiva; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo ritenendo nuove le deduzioni sulla cessione, sul servicing e sul riacquisto, e inammissibile anche la censura sugli "oneri diversi" per difetto di legittimazione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione delle norme sulla domanda di ammissione e sull'opposizione allo stato passivo, nonché delle norme sulla cessione del credito, sostenendo che: la deduzione del contratto di servicing non era nuova ma chiariva il titolo già posto a base dell'istanza; la retrocessione dei crediti non costituiva un fatto costitutivo diverso, ma confermava la titolarità già esistente; pertanto il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto decisivo che, alla data della domanda di insinuazione al passivo, la ricorrente aveva già riacquistato i crediti in precedenza ceduti e che, quindi, non si trattava di proporre una domanda nuova in opposizione, ma solo di meglio esplicitare una circostanza preesistente all'insinuazione. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Velletri e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché si uniformi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con tutti i motivi di ricorso
artt. 93, 95, comma 2, 98 e 99 l. fall.
disciplinano domanda di insinuazione, osservazioni del curatore e opposizione allo stato passivo; la Corte esclude che l'opposizione fosse inammissibile per novità quando mira a precisare circostanze già esistenti
richiamati per contestare la valutazione del Tribunale sulla cessione e sul successivo riacquisto dei crediti, ritenendo che tali vicende incidessero sulla titolarità del credito
legge n. 130 del 1999, artt. 1 e 4
richiamata come base normativa della cessione di crediti in blocco effettuata dalla banca
richiamato quale disposizione che consente la cessione in blocco di crediti bancari
Massime di principio
- Nell'opposizione allo stato passivo non integra domanda nuova la deduzione, in sede di opposizione, di una circostanza preesistente alla domanda di insinuazione che sia idonea a chiarire o dimostrare la titolarità del credito già azionato.
- Quando il thema decidendum riguarda la legittimazione del creditore insinuante, il giudice deve verificare la situazione sostanziale esistente alla data della domanda di ammissione, senza arrestarsi a una qualificazione iniziale incompleta se successivamente chiarita in modo coerente con i fatti anteriori.
- La mera migliore esplicitazione del titolo di legittimazione non equivale a mutamento della causa petendi, se il fatto costitutivo sostanziale del credito e della titolarità era già presente al momento dell'insinuazione.
- In tema di cessione di crediti bancari e successiva retrocessione o riacquisto, la titolarità del credito va valutata alla data rilevante per l'ammissione al passivo, tenendo conto di eventuali atti traslativi o restitutori già perfezionati prima di tale data.
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