Cassazione Civile, Ordinanza n. 31864/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di classamento e attribuzione di rendita relativo a una porzione di immobile situata presso la stazione di arrivo di una cabinovia. L'Ufficio, disattendendo il classamento in categoria E/1 proposto con procedura DOCFA, aveva attribuito l'immobile alla categoria D/8. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo corretta la categoria E/1 perché i locali erano destinati al trasporto e non risultavano locali autonomamente destinati ad attività diverse dal trasporto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, l. n. 289/2006 e 8 d.P.R. n. 1142/1972, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il servizio svolto dalle funivie e funicolari non sarebbe qualificabile come trasporto pubblico ai fini del classamento in E/1, perché connotato da finalità ludico-sportive, stagionalità, tariffe non assimilabili a quelle di un servizio pubblico essenziale e ubicazione in zone montane prive di residenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'impianto di risalita sia destinato esclusivamente al servizio delle piste sciistiche, quindi a finalità ludico-ricreative, oppure se sia utilizzabile anche come mezzo di trasporto, sia pure parzialmente, a disposizione del pubblico e indispensabile per l'accesso a determinati territori montani. La Corte ha rilevato che la CTR aveva omesso tale accertamento decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006
Le categorie catastali E non possono comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi quando presentino autonomia funzionale e reddituale.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Rientrano nella categoria D gli immobili con destinazione industriale o commerciale non suscettibili di destinazione diversa se non con radicali trasformazioni.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e di quelli del gruppo E, in attesa della revisione del catasto, occorre fare riferimento alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini del classamento in categoria catastale E/1 non è decisivo il mero rilievo pubblicistico o autorizzatorio dell'impianto, ma occorre verificare la concreta funzione svolta dall'immobile.
- Gli impianti di risalita destinati esclusivamente al servizio ludico-sportivo o turistico-escursionistico, e non anche a un servizio di trasporto pubblico universale, non possono essere ricondotti alla categoria E/1 e vanno normalmente classificati in D/8.
- La categoria E/1 è riservata alle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei che svolgono un effettivo servizio di trasporto al pubblico; non vi rientrano immobili o porzioni di immobili autonomamente destinati ad attività commerciali o diverse.
- Nel giudizio sul classamento di impianti di risalita è necessario un accertamento in fatto sulla destinazione concreta della struttura: se essa sia solo ausilio alle piste sciistiche oppure mezzo di trasporto, anche parziale, per l'accesso a località montane.
- Il giudice di merito che ometta di verificare la destinazione concreta dell'impianto e la sua eventuale utilizzabilità come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico incorre in vizio di falsa applicazione della disciplina catastale rilevabile in cassazione.
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