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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31864/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di classamento e attribuzione di rendita relativo a una porzione di immobile situata presso la stazione di arrivo di una cabinovia. L'Ufficio, disattendendo il classamento in categoria E/1 proposto con procedura DOCFA, aveva attribuito l'immobile alla categoria D/8. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo corretta la categoria E/1 perché i locali erano destinati al trasporto e non risultavano locali autonomamente destinati ad attività diverse dal trasporto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 40, l. n. 289/2006 e 8 d.P.R. n. 1142/1972, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il servizio svolto dalle funivie e funicolari non sarebbe qualificabile come trasporto pubblico ai fini del classamento in E/1, perché connotato da finalità ludico-sportive, stagionalità, tariffe non assimilabili a quelle di un servizio pubblico essenziale e ubicazione in zone montane prive di residenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'impianto di risalita sia destinato esclusivamente al servizio delle piste sciistiche, quindi a finalità ludico-ricreative, oppure se sia utilizzabile anche come mezzo di trasporto, sia pure parzialmente, a disposizione del pubblico e indispensabile per l'accesso a determinati territori montani. La Corte ha rilevato che la CTR aveva omesso tale accertamento decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006

    Le categorie catastali E non possono comprendere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi quando presentino autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Rientrano nella categoria D gli immobili con destinazione industriale o commerciale non suscettibili di destinazione diversa se non con radicali trasformazioni.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e di quelli del gruppo E, in attesa della revisione del catasto, occorre fare riferimento alle istruzioni della circolare dell'Agenzia del territorio n. 6 del 2012.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento in categoria catastale E/1 non è decisivo il mero rilievo pubblicistico o autorizzatorio dell'impianto, ma occorre verificare la concreta funzione svolta dall'immobile.
  • Gli impianti di risalita destinati esclusivamente al servizio ludico-sportivo o turistico-escursionistico, e non anche a un servizio di trasporto pubblico universale, non possono essere ricondotti alla categoria E/1 e vanno normalmente classificati in D/8.
  • La categoria E/1 è riservata alle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei che svolgono un effettivo servizio di trasporto al pubblico; non vi rientrano immobili o porzioni di immobili autonomamente destinati ad attività commerciali o diverse.
  • Nel giudizio sul classamento di impianti di risalita è necessario un accertamento in fatto sulla destinazione concreta della struttura: se essa sia solo ausilio alle piste sciistiche oppure mezzo di trasporto, anche parziale, per l'accesso a località montane.
  • Il giudice di merito che ometta di verificare la destinazione concreta dell'impianto e la sua eventuale utilizzabilità come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico incorre in vizio di falsa applicazione della disciplina catastale rilevabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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