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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42304/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 310.000, disposto nei suoi confronti (in qualità di legale rappresentante della "Erre Impianti s.r.l.") e dell'ente per il reato di omesso versamento dell'IVA relativo al periodo d'imposta 2016. Il motivo di ricorso dedotto sosteneva erronea applicazione della legge (art. 321 c.p.p. e art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000), lamentando che i giudici non avrebbero verificato preventivamente l'incapienza patrimoniale dell'ente prima di procedere all'ablazione della somma in capo all'indagato, principio che il ricorrente qualificava come condizione necessaria per il sequestro per equivalente nei confronti del rappresentante personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo: la Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Sezioni Unite e successivi) secondo cui, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante, il sequestro per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente solo se l'ente è mero schermo; la mancata preventiva verifica di incapienza del patrimonio dell'ente non rende automaticamente viziata la modalità esecutiva quando l'ente non risulti mero paravento. Inoltre la Corte ha rilevato che il motivo era, di fatto, una riproposizione delle ragioni già esaminate e rigettate in sede di riesame, determinando aspecificità e inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul sequestro preventivo e alle modalità di applicazione: la Corte ritiene corretta l'applicazione anche quando il sequestro per equivalente risulti eseguito sui beni dell'indagato pur in presenza di un ente distinto, salvo che l'ente sia mero paravento

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma sul sequestro e confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte considera compatibile l'applicazione nei termini richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, senza pretendere un obbligo assoluto di preventiva accertamento di incapienza dell'ente

  • art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    Norma richiamata nelle pronunce di legittimità relative alla confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ricorda l'orientamento che limita il sequestro sui beni dell'ente solo se questo è mero strumento/ schermo

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata in dottrina/giurisprudenza in tema di confisca per equivalente; usata dalla Corte per inquadrare il rimedio ablativo nei reati tributari

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui citata rispetto alla censura di erronea applicazione di legge

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo che riproduce ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha determinato equitativamente la somma dovuta (euro 3.000) ritenendo assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari può essere eseguito sui beni dell'indagato anche se il profitto è riferibile ad una persona giuridica, salvo che l'ente sia solo un "mero paravento" privo di autonomia effettiva: in tal caso la limitazione opera a favore dell'ente.
  • Non è automaticamente necessaria una verifica preventiva e formale dell'incapienza patrimoniale dell'ente prima di agire sui beni dell'indagato; ciò che conta è l'accertamento concreto dell'autonomia e della natura dell'ente rispetto all'attività dell'agente.
  • Quando in sede di impugnazione vengono riproposte identiche argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice di merito, il motivo può essere dichiarato aspecifico e il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; è dunque essenziale articolare nuovi profili di censura o controargomentazioni specifiche rispetto alla decisione impugnata.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente e, in determinate condizioni, anche un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende; pertanto è opportuno valutare attentamente la fondatezza e la specificità del ricorso prima della presentazione.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e successive) costituisce guida vincolante: temi già chiariti in pronunce di legittimità rendono più difficile opporre censure basate su principi consolidati, salvo mutamenti successivi della stessa giurisprudenza o novità normative.

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