Cassazione Civile, Ordinanza n. 14202/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista, titolare di uno studio tecnico, aveva chiesto il pagamento del compenso per la redazione di un progetto esecutivo di impianti, incarico asseritamente conferito da un ente municipale poi divenuto società di trasporto. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva; la corte d'appello aveva invece respinto il gravame affermando che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, il contratto deve risultare da forma scritta ad substantiam, e che nella specie mancava un valido contratto scritto. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e degli artt. 1325 e 1350 n. 13 c.c., sostenendo che la lettera di conferimento dell'incarico, sottoscritta dal direttore dell'ente e poi accettata per iscritto dal professionista, integrasse un valido contratto scritto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente proprio nell'esistenza di tale documento contrattuale e dell'accettazione da parte del professionista, con contestuale corresponsione di un acconto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirasse in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, per i contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam richiede un unico documento recante le manifestazioni di volontà contestuali e sottoscritto dall'organo competente dell'ente e dal professionista; non è sufficiente la conclusione per corrispondenza, né la formazione del vincolo mediante atti separati o per facta concludentia. Nel caso concreto, la sottoscrizione avvenuta in tempi diversi non soddisfaceva il requisito di contestualità e, in ogni caso, non risultava nemmeno provato che la lettera contenesse tutti gli elementi essenziali, in particolare l'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. Sono state quindi confermate le spese a carico del ricorrente e l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17
Per i contratti della pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta; la stipulazione mediante atti separati è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla disciplina speciale, e non per il contratto d'opera professionale in esame.
La validità del contratto presuppone i requisiti essenziali, tra cui la forma quando richiesta a pena di nullità.
Il requisito formale è indispensabile nei casi previsti dalla legge; la mancanza della forma prescritta comporta nullità.
Non è applicabile alla conclusione del contratto con la pubblica amministrazione quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam; non basta l'inizio dell'esecuzione della prestazione.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam richiede un atto unico che incorpori le volontà contrapposte e sia sottoscritto dall'organo competente dell'ente e dall'altra parte; la sottoscrizione in tempi o sedi diverse, di per sé, non basta salvo specifiche eccezioni di legge.
- La mancanza del requisito formale nei contratti con la pubblica amministrazione comporta nullità insanabile, non sanabile mediante esecuzione della prestazione o comportamenti concludenti.
- La prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto essenziale, compresi oggetto della prestazione e compenso, grava su chi ne invoca la validità e l'efficacia.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
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