Cassazione Penale, Sentenza n. 28336/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spatola, in qualità di Comandante della Stazione Carabinieri di Pizzighettone, era accusato di aver attestato falsamente, negli ordini di servizio e sugli "specchi di ispezione" dei seggi, di aver effettuato in data 16/04/2016 controlli ispettivi presso cinque seggi in occasione del referendum del 17/04/2016. Ha impugnato la sentenza di appello denunciando: (1) vizio di motivazione nella interpretazione della nozione di "visita ispettiva" (sosteneva che i controlli esterni serali che avrebbe svolto dovessero essere considerati ispezioni), (2) inesistenza dell'elemento soggettivo doloso (al più colpa/irregolarità formale), (3) errore di qualificazione giuridica (falso materiale ai sensi dell'art.476 c.p. anziché falso ideologico art.479 c.p.), (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si sia confrontato adeguatamente con il contenuto motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado (concetto della "doppia conforme") e che le censure erano, in realtà, una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. In particolare la Corte ha confermato che le testimonianze difensive non provavano in termini credibili l'effettivo svolgimento delle ispezioni nella forma dedotta; ha ricordato che il falso ideologico richiede il dolo generico e che la diversa qualificazione (art.476 vs art.479 c.p.) è ininfluente rispetto al trattamento sanzionatorio; ha ritenuto infondate le doglianze sulle attenuanti, motivando l'esclusione sulla base della qualità di militare e delle funzioni gerarchiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
richiamato nell'imputazione per il reato di falso ideologico in atto pubblico
La Corte ha ritenuto applicabile il reato di falso ideologico per l'attestazione di ispezioni non effettuate; è stato affermato che è sufficiente il dolo generico (volontà di rappresentare diversamente la realtà), non essendo richiesto il ranimus nocendi
richiamato dalla difesa quale possibile diversa fattispecie (falso materiale)
La Corte ha ritenuto la diversa qualificazione priva di interesse pratico, poiché art.476 e art.479 prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio e la ricostruzione difensiva contrastava con gli accertamenti di fatto
richiamato nell'imputazione (concorso di persone o altro uso della norma nell'intestazione)
Citato nell'ambito della rubrica della sentenza originaria; non è stata svolta particolare interpretazione nella decisione di legittimità
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
richiamato in tema di limiti del ricorso
Il ricorso doveva rispettare i limiti di specificazione delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze riconducibili a rivalutazione del fatto e non ammissibili
richiamato per l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende
Applicato per imporre al ricorrente, per ragioni di inammissibilità del ricorso, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Principio giurisprudenziale sulla "doppia conforme"
Sez.2, n.37295 del 12/06/2019 (menzionata in motivazione)
La Corte ricorda che quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (doppia conforme) la valutazione dei fatti non è sindacabile in Cassazione salvo rilievo di violazioni di legge o contraddittorietà manifeste
Giurisprudenza su dolo nel falso ideologico
Sez.5, n.17929 del 20/01/2020 (Rv.279214) citata
Richiamata per affermare che il falso ideologico è integrato anche dal dolo generico della rappresentazione menzognera e non richiede l'intento di nuocere
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: le censure devono evidenziare errori di diritto o contraddizioni nella motivazione, non solo chiedere una diversa lettura delle prove
- Per le attestazioni di ispezioni o servizi su atti di pubblico ufficiale, la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività è determinante: controlli esterni occasionali o testimonianze generiche possono non essere considerati idonei a comprovare l'ispezione gerarchica
- Il falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale si perfeziona anche con il dolo generico (volontà di rappresentare diversamente la realtà); non è necessario provare l'intento di arrecare danno
- La differenza tra falso materiale (art.476 c.p.) e falso ideologico (art.479 c.p.) può essere sostanzialmente irrilevante quando le norme previste comportano lo stesso trattamento sanzionatorio, salvo che la diversa ricostruzione non incida su elementi essenziali della fattispecie
- L'incensuratezza non determina automaticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la valutazione tiene conto anche della qualità del soggetto (es. pubblico ufficiale o militare) e del disvalore intrinseco della condotta
- Chi impugna in Cassazione deve fronteggiare la motivazione delle decisioni di merito nel dettaglio: affermazioni generiche sulla "illogicità" o "contraddittorietà" senza puntuale confronto argomentativo sono spesso inefficaci
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