Cassazione Civile, Ordinanza n. 27973/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un appalto di opere pubbliche stipulato per la costruzione di una variante stradale. I lavori, consegnati nel 1986, subirono una prima sospensione e poi una seconda sospensione per diversi anni; furono infine ultimati e collaudati. In sede arbitrale l'appaltatrice ottenne la risoluzione del contratto per inadempimento della committente e il risarcimento dei danni. La committente impugnò il lodo; dopo una prima fase processuale conclusasi con estinzione poi cassata, la corte d'appello, in sede rescissoria, dichiarò la nullità del lodo nella parte in cui aveva accolto la domanda di risoluzione e le conseguenti statuizioni risarcitorie, ma poi condannò la committente al pagamento del saldo contrattuale dovuto per i lavori eseguiti, anche non contabilizzati. L'appaltatrice ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile ex artt. 132, 156 e 161 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 829 c.p.c. per pretesa preclusione alla revisione dei fatti dopo il riconoscimento della legittimità della risoluzione; (3) violazione dell'art. 830 c.p.c. per illegittima revisione in sede rescissoria di questioni già definite; (4) violazione dell'art. 829 c.p.c. perché il motivo di impugnazione della committente relativo all'art. 36 del capitolato generale sarebbe stato inammissibile; (5) violazione o falsa applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, sostenendosi che la norma non impedisse la risoluzione per mancato pagamento degli acconti e che il ritardo nei pagamenti non confluisse necessariamente nella rata di saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che l'impugnazione del lodo da parte della committente era ammissibile, perché denunciava una specifica violazione di diritto e non una mera censura di merito; ha poi interpretato l'art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 nel senso che, a lavori ultimati e collaudati, il ritardo nei pagamenti incide sul saldo finale e dà luogo agli interessi previsti dalla norma, ma non fonda di per sé la domanda di risoluzione del contratto. La Corte ha anche escluso qualsiasi contraddizione nella sentenza d'appello, osservando che il richiamo astratto ai principi sulla risoluzione per inadempimento non confligge con la valutazione concreta secondo cui, nel caso specifico, il comportamento successivo dell'appaltatrice (sottoscrizione di atti d'obbligo, ripresa e ultimazione dei lavori, collaudo) escludeva la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per contraddittorietà della motivazione, ma la censura è stata respinta.
Invocato insieme agli artt. 132 e 161 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza, senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato quale norma sulla nullità della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto è ammissibile solo se circoscritta entro i confini della violazione di legge deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c.; nel caso concreto il motivo della committente era ammissibile perché denunciava una specifica errata applicazione dell'art. 36 del capitolato generale.
Richiamato per contestare la pronuncia rescissoria, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962
qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima...; comunque, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, ... l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali ...; in tutti i casi ... qualora ... ritardi ancora per oltre 90 giorni ... sono dovuti gli interessi moratori
Per i lavori pubblici già ultimati e collaudati, il ritardo nel pagamento del saldo genera gli interessi previsti dalla norma; non attribuisce, di per sé, il diritto di agire in risoluzione del contratto.
art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962
La sospensione dei lavori può essere disposta dall'amministrazione per cause di forza maggiore, condizioni climatiche o ragioni di pubblico interesse o necessità; la facoltà di scioglimento prevista dalla norma opera solo nell'ipotesi di sospensione legittimamente disposta e protratta legittimamente, non quando sia dedotto un inadempimento imputabile alla stazione appaltante.
Torna applicabile, nei casi di inadempimento imputabile della stazione appaltante, la disciplina generale della risoluzione per inadempimento.
La gravità dell'inadempimento va valutata in concreto; nel caso specifico la condotta successiva dell'appaltatrice ha escluso che il ritardo fosse idoneo a turbare l'equilibrio sinallagmatico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di confronto per delimitare l'ammissibilità del motivo di nullità del lodo per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza processuale della soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie su appalto di opera pubblica, se l'inadempimento della stazione appaltante è dedotto come causa del ritardo o della sospensione dei lavori, può trovare applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento; ma la relativa domanda resta soggetta alla verifica concreta della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- La sospensione dei lavori prevista dalla disciplina speciale dell'appalto pubblico opera, quanto alla facoltà di scioglimento del contratto, solo nell'ipotesi di sospensione legittimamente disposta e protratta nei limiti consentiti; se invece è allegato un fatto imputabile all'amministrazione, il rapporto è governato dalle regole codicistiche sull'inadempimento.
- Dopo il regolare collaudo dell'opera pubblica, i pregressi inadempimenti relativi ai pagamenti o alla gestione dell'appalto non fondano più, di regola, la risoluzione del contratto, ma possono rilevare ai fini del risarcimento dei danni, dei maggiori oneri o del pagamento del saldo.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'incidenza del comportamento successivo delle parti sull'equilibrio sinallagmatico è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto, il motivo è ammissibile quando individua una specifica violazione di legge e non si risolve in una mera richiesta di riesame del merito.
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