Cassazione Civile, Ordinanza n. 07630/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 16 ottobre 2001: una società a responsabilità limitata vendette un locale commerciale a un soggetto che, secondo l'attore, era solo acquirente fittizio. L'attore allegava una scrittura privata del 15 ottobre 2001 con cui il compratore dichiarava che il bene era in realtà di proprietà anche dell'attore per metà indivisa e che il mutuo acceso per il prezzo sarebbe stato rimborsato da entrambi pro quota. L'attore chiedeva quindi di accertare la simulazione relativa della vendita per interposizione fittizia, con inefficacia della vendita limitatamente alla quota di metà e accertamento della proprietà in suo favore. Il convenuto contestava la domanda, sostenendo che l'accordo simulatorio non fosse opponibile o comunque non provasse la partecipazione della società venditrice all'intesa; in via subordinata deduceva l'inadempimento dell'attore agli impegni assunti nella scrittura e chiedeva la risoluzione dell'accordo simulatorio, oltre al rimborso di somme pagate per mutuo, imposte e tributi, o in subordine l'indebito arricchimento. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo non provata la partecipazione della società venditrice all'accordo simulatorio, poiché la scrittura risultava sottoscritta solo dalle persone fisiche coinvolte in proprio e non anche dalla società. In cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1414, comma 2, 1350 c.c., 2475-bis c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la scrittura privata fosse idonea a provare l'effettiva destinazione soggettiva degli effetti del contratto, perché la sottoscrizione del coamministratore della società venditrice avrebbe dovuto valere anche quale spendita del nome della società; lamentava inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che la controdichiarazione fosse stata sottoscritta solo il 15 ottobre 2001 e non contestualmente al rogito del 16 ottobre 2001, e che non avesse applicato il principio di non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque manifestamente infondato, affermando che nella simulazione soggettiva per interposizione fittizia è necessaria la prova scritta della partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente, e che nel caso concreto mancava la prova che la società venditrice avesse aderito all'accordo, non potendo bastare la sottoscrizione in proprio delle persone fisiche né la sola qualità di rappresentante organico della società senza spendita del nome della stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda di simulazione. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi oltre accessori, e ha inoltre applicato l'art. 96 c.p.c., con condanna al pagamento di un'ulteriore somma di euro 6.000 in favore del controricorrente, oltre agli ulteriori importi previsti dalla decisione. È stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'accordo simulatorio, per produrre effetti tra le parti, deve essere provato secondo le regole della simulazione e, nel caso di interposizione fittizia, richiede la partecipazione del terzo contraente all'intesa.
la forma scritta richiesta per la compravendita immobiliare riguarda il contratto apparente; la prova dell'accordo simulatorio tra le parti deve comunque rispettare i limiti probatori propri della simulazione.
la rappresentanza legale della società da parte dell'amministratore non elimina la distinta soggettività della società; la mera sottoscrizione dell'amministratore non equivale automaticamente a partecipazione della società all'accordo simulatorio.
la censura mirava a contestare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento di fatto; la Corte ribadisce che tali valutazioni spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è esistente e non illogica.
nei rapporti tra le parti, la simulazione relativa in materia di compravendita immobiliare deve risultare da atto scritto; la prova per testimoni o presunzioni è ammessa solo nei confronti di terzi o creditori.
una scrittura integrativa tra soggetti diversi non è opponibile al terzo che non vi ha partecipato, in difetto di prova contraria idonea.
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere relatore; la Corte richiama la disciplina del filtro in camera di consiglio.
regola il procedimento in camera di consiglio seguito nel caso di specie.
"terzo e il quarto comma"
poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, con condanna a una somma equitativa e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella simulazione soggettiva per interposizione fittizia non basta la prova del contratto apparente: occorre dimostrare per iscritto, nei rapporti inter partes, la partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente.
- La sottoscrizione di una controdichiarazione da parte dell'amministratore di una società non equivale, di per sé, a prova della partecipazione della società stessa all'accordo simulatorio se non risulta una chiara spendita del nome sociale o un coinvolgimento negoziale dell'ente.
- In materia di compravendita immobiliare, la simulazione relativa non può essere accertata in cassazione mediante una diversa lettura delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo non apparente e non contraddittorio.
- Le censure che mirano soltanto a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- La controdichiarazione ha funzione ricognitiva dell'intesa simulatoria, ma per essere utile contro il terzo deve risultare la sua adesione all'accordo; in mancanza, la domanda di accertamento della simulazione non può essere accolta.
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