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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11651/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura dopo l’impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale. In primo grado la domanda è stata accolta e la Regione è stata condannata al pagamento di euro 5.000. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: il Tribunale ha ritenuto provato l’urto con l’animale e il nesso eziologico tra comportamento dell’animale ed evento dannoso, affermando in via presuntiva la responsabilità ex art. 2052 c.c., ma ha anche ritenuto non superata dal danneggiato la presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, c.c., reputando insufficiente la sola allegazione dell’improvviso attraversamento dell’animale e riducendo così il risarcimento al 50%. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c., sostenendo di aver provato la propria guida prudente e l’impossibilità di evitare l’impatto, anche tramite documenti fotografici e capitoli di prova testimoniale non ammessi; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per illogicità e motivazione inesistente, lamentando il travisamento di prove documentali e la mancata ammissione della prova testimoniale sulla velocità del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato e fatto propria la più recente ricostruzione della materia in tema di danni da fauna selvatica nella circolazione stradale, chiarendo che il danneggiato deve allegare e provare la dinamica completa del sinistro, cioè non solo la collisione, ma anche le concrete modalità del comportamento dell’animale e della condotta di guida, così da consentire di verificare se l’evento sia riconducibile in via esclusiva o concorrente all’animale e se vi sia concorso causale del conducente ex art. 1227, primo comma, c.c. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva accertato la mancanza di una prova completa della dinamica e dell’incidenza della condotta di guida, la decisione di merito è stata ritenuta conforme a diritto. Le censure del ricorrente sono state inoltre ritenute in parte inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e in parte inammissibili per difetti di specificità relativi alla prova testimoniale non ammessa. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di legittimità e l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    In caso di danni cagionati da animali, la norma opera come criterio oggettivo di imputazione della responsabilità al proprietario o a chi se ne serve; nel sinistro stradale con fauna selvatica, il danneggiato deve provare la dinamica completa dell’incidente e il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento dannoso.

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    La presunzione di responsabilità del conducente opera solo se ne ricorrono i presupposti; nel caso di collisione con animale, la prova della dinamica del sinistro deve consentire di verificare se la condotta di guida abbia inciso causalmente nell’evento, senza automatismi presuntivi.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Il giudice deve valutare anche d’ufficio l’eventuale concorso causale del conducente nella produzione del danno, ai fini della riduzione del risarcimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e al preteso travisamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al preteso cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta nullità della sentenza e alla gestione delle prove nel giudizio di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita carenza/illogicità della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come vizio di violazione di legge per le censure sulla ripartizione degli oneri probatori e sulla presunzione di cui all’art. 2054 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita inesistenza o illogicità della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alle recenti pronunce di questa Corte sulla materia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametrando l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di danno da collisione tra veicolo e animale, il danneggiato che agisce per il risarcimento deve provare non solo l’urto, ma l’intera dinamica del sinistro, incluse le modalità concrete dell’azione dell’animale e della condotta di guida, così da consentire la verifica del nesso causale.
  • Non esiste un concorso automatico di presunzioni tra art. 2052 c.c. e art. 2054, primo comma, c.c.: l’art. 2052 c.c. è una norma di imputazione oggettiva, mentre l’eventuale concorso di colpa del conducente va accertato in concreto sulla base delle prove disponibili.
  • Se la prova della dinamica dell’incidente è incompleta o non consente di stabilire se il comportamento dell’animale sia stato causa esclusiva o concorrente del danno, la domanda risarcitoria del conducente o proprietario del veicolo non può essere accolta, neppure parzialmente.
  • Il giudice di merito può valutare d’ufficio il concorso causale del conducente ex art. 1227, primo comma, c.c., ma tale valutazione deve poggiare su un compendio probatorio idoneo e non su automatismi presuntivi.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o censurare l’apprezzamento di attendibilità e idoneità delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo vizi logici radicali o violazioni specifiche dei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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