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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18009/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per cessione di stupefacente, ricettazione di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla cessione di 28 grammi di cocaina, sostenendo che la decisione si fondasse su meri sospetti e indizi non gravi, precisi e concordanti, e che la quantità rinvenuta fosse compatibile con l'uso personale, senza elementi di spaccio. Con il secondo motivo chiedeva la riqualificazione della condotta nell'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, assumendo l'assenza di una spaccio professionale o sistematica e la mancata motivazione sul punto. Con il terzo motivo contestava la ricettazione dell'arma clandestina e la detenzione di munizioni, deducendo che il mero possesso dell'arma non provasse automaticamente la ricettazione e invocando lo stato di necessità, anche putativo, per avere dichiarato di essere stato in passato vittima di un tentato omicidio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse invece offerto una motivazione logica e completa su un quadro indiziario univoco e concordante. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità era sorretta da elementi ostativi, tra cui l'assetto organizzato e sistematico dell'attività di spaccio e il contestuale possesso di un'arma clandestina. Infine ha respinto il terzo motivo, ribadendo che il possesso di un'arma clandestina può integrare la prova della ricettazione in assenza di elementi contrari e che la deduzione dello stato di necessità era priva di riscontri e comunque insufficiente, anche nella forma putativa. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    la cessione di sostanza stupefacente è stata ritenuta provata sulla base di un quadro indiziario univoco e concordante, desunto da attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    l'ipotesi di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata secondo dati qualitativi e quantitativi e le modalità complessive del fatto; la presenza di elementi negativamente assorbenti esclude la fattispecie attenuata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura degli elementi probatori, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica.

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata in relazione alla motivazione della sentenza.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli indizi, ma la Corte ha ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 23 L. 110/1975

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla detenzione di arma clandestina, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul punto.

  • art. 648 c.p.

    la Corte ha ribadito che il possesso di un'arma clandestina, in mancanza di elementi contrari, può integrare la prova della ricettazione per la consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 697 c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla detenzione di munizioni; la doglianza è stata ritenuta infondata unitamente alle altre censure.

  • art. 54 c.p.

    l'esimente dello stato di necessità, anche putativo, è stata esclusa perché la mera allegazione di un precedente tentato omicidio, formulata per la prima volta in appello e senza riscontri, non integra i presupposti della causa di giustificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La prova della cessione di stupefacente può essere legittimamente desunta da un quadro indiziario univoco e concordante ricavato da osservazioni di polizia giudiziaria, purché la motivazione dia conto in modo logico degli elementi valorizzati.
  • L'ipotesi della lieve entità nella disciplina degli stupefacenti richiede una minima offensività complessiva della condotta; se uno degli indici normativamente previsti risulta negativamente assorbente, l'attenuazione non può essere riconosciuta.
  • Il possesso di un'arma clandestina, per la sua intrinseca finalizzazione all'occultamento dell'identità del bene, può costituire elemento idoneo a fondare la ricettazione in assenza di elementi contrari.
  • L'esimente dello stato di necessità, anche nella forma putativa, non può essere riconosciuta sulla base di mere allegazioni prive di riscontro probatorio e prospettate tardivamente, se non emergono concretamente i presupposti della situazione di pericolo attuale e inevitabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioniCause di giustificazione
RamiStupefacentiArmiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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