Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza impugnata aveva confermato il rigetto del riesame proposto contro la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per una pluralità di reati, tra cui partecipazione ad associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e vari delitti-fine. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di carenza di motivazione con riferimento ai capi 14), 1), 6), 8), 9) e 10): per il reato associativo in materia di stupefacenti si sosteneva che gli elementi valorizzati si riducessero a pochi episodi di spaccio captati con trojan; per gli altri capi si lamentava addirittura l'assenza di motivazione. La difesa insisteva sulla pretesa marginalità della posizione del ricorrente e sulla insufficienza degli indizi a suo carico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la carenza di interesse rispetto alla censura limitata ad alcuni soltanto dei titoli cautelari, poiché la misura restava comunque sorretta da altri capi non impugnati, tra cui l'associazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che l'ordinanza di riesame aveva descritto un compendio indiziario articolato, fondato su intercettazioni, anche mediante captatore informatico, perquisizioni e arresto per detenzione di armi, nonché su elementi che indicavano il ruolo del ricorrente quale tramite tra il capoclan latitante e gli affiliati, partecipe delle attività del sodalizio, delle usure e dello spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 390, commi 1 e 2, e 416-bis.1 c.p.
richiamati come base della contestazione di favoreggiamento personale/aggravato in contesto mafioso
art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p.
indicato quale reato associativo mafioso oggetto di cautela, non specificamente censurato in ricorso
artt. 110, 582, 585, comma 1, 628, comma 3 nn. 1, 3-bis, e comma 4, 416-bis.1 c.p.
capo relativo a rapina/lesioni aggravate in contesto mafioso, richiamato solo per delimitare l'oggetto della censura
reato tentato di estorsione/rapina aggravata connesso all'uso di armi, indicato nel novero delle imputazioni non adeguatamente censurate
artt. 110, 644, commi 1, 3, 416-bis.1 c.p.
capi di usura aggravata in contesto mafioso richiamati tra i titoli cautelari
artt. 110, 644, commi 1, 3, 5 nn. 3 e 4, 416-bis.1 c.p.
ulteriore contestazione di usura aggravata in contesto mafioso, richiamata nella ricostruzione dei fatti
artt. 81 cpv., 110 c.p., 2, 4, 7 L. n. 895/1967, 416-bis.1 c.p.
capo relativo a reati in materia di armi aggravati dal metodo mafioso
artt. 74 commi 1, 2, 3, 4 d.P.R. 309/1990, 416-bis.1 c.p.
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, oggetto principale della doglianza difensiva
artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 commi 1, 6 d.P.R. 309/1990
contestazione di cessione/detenzione di stupefacenti in episodio specifico richiamato nella misura
ha regolato la discussione orale in camera di consiglio richiesta dalla difesa
richiamato per delimitare i limiti del sindacato di legittimità e l'onere di specificità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In materia di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando censura solo alcuni dei titoli di reato posti a base della misura, se l'eventuale accoglimento non eliminerebbe comunque la cautela perché essa resterebbe sorretta da altri titoli non impugnati.
- Nel giudizio cautelare il ricorrente deve dedurre in modo specifico le ragioni di merito attinenti a fatto, fonti di prova e loro valutazione; censure generiche o meramente assertive non consentono un effettivo controllo di legittimità e sono inammissibili.
- Ai fini dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente un compendio indiziario dotato di elevata capacità dimostrativa, non già la prova piena della responsabilità; il giudice può valorizzare intercettazioni, captatore informatico, riscontri esterni e condotte sintomatiche della partecipazione al sodalizio o ai reati fine.
- La motivazione del tribunale del riesame è adeguata quando richiama e conferma la ricostruzione dell'ordinanza genetica, purché dia conto, sia pure per relationem, degli elementi indiziari essenziali e della loro coerenza logica.
- La verifica di legittimità sulla motivazione cautelare non consente una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo sulla non apparenza, logicità e completezza della motivazione rispetto alle censure specificamente devolute.
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