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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30550/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Massa (16/11/2022) che aveva rigettato l'istanza di accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito relativo alle spese processuali originate dalla sentenza penale del 16/06/1999, irrevocabile il 7/12/2001. La ricorrente deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza (7/12/2001) e non dalla quantificazione/iscrizione a ruolo operata dall'ufficio recupero crediti (2015); (2) illegittimità del quantum per effetto della modifica normativa (art. 205 DPR 115/2002, come modificato nel 2009) che avrebbe escluso il vincolo di solidarietà e imposto pretese pro quota verso ciascun condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, non entrando nel merito delle questioni di prescrizione o del quantum. Il Collegio ha ritenuto che la competenza a decidere sull'eventuale prescrizione e sulle contestazioni relative alla quantificazione delle spese processuali appartiene al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), non al giudice dell'esecuzione penale; pertanto il giudice penale non poteva pronunciarsi sul merito della domanda e l'ordinanza va annullata. Nulla impedisce alla ricorrente di riproporre la stessa domanda davanti al giudice civile competente.

Norme richiamate

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma generale sulla prescrizione; la Corte non ha deciso sul punto sostanziale ma ha indicato che le questioni di estinzione per prescrizione del credito relativo a spese processuali rientrano nella cognizione del giudice civile se riguardano l'effetto estintivo del tempo sul credito quantificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 212

    «l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. 2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. 3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento»

    Regola le modalità di recupero delle somme; la Corte ha citato la norma a proposito dell'argomentazione difensiva (che riteneva illegittimo il decorrere della prescrizione solo dopo l'attività di riscossione), ma ha richiamato la distinzione fra momento della statuizione penale e momento della quantificazione/amministrazione della riscossione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 205

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al quantum (modificata nel 2009). La Corte non ha deciso sul merito della questione relativa alla solidarietà o divisione pro quota del debito, essendo la materia della quantificazione di pertinenza del giudice civile

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 226

    La norma rinvia all'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. 46/1999 per le entrate non tributarie: la Corte ha utilizzato tale rimando per sostenere che le opposizioni all'esecuzione si propongono secondo le forme ordinarie (civili) e che la quantificazione è materia della cognizione civile

  • d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, art. 29

    Stabilisce che alle entrate non tributarie non si applica la limitazione prevista dall'art. 57 DPR 602/1973 e che le opposizioni all'esecuzione si propongono nelle forme ordinarie; la Corte lo usa per fondare la devoluzione delle questioni di quantificazione/prescrizione al giudice civile

  • codice di procedura civile, artt. 615 e 617

    Disposizioni sull'opposizione all'esecuzione: la Corte indica che le contestazioni sulla quantificazione delle spese devono essere proposte con l'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice civile (art. 615 c.p.c.)

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 208 comma 1 lett. b)

    Prevede l'ufficio incaricato per la riscossione presso il giudice dell'esecuzione; la Corte precisa che tale attribuzione è amministrativa e non attribuisce al giudice penale la competenza a decidere sulle contestazioni di quantificazione o prescrizione

  • Sezioni Unite, n. 491 del 29/09/2011 (Pislor)

    Giurisprudenza richiamata che ha chiarito la distinzione tra statuizione penale (esistenza e portata della condanna) e successiva quantificazione delle spese: il giudice penale decide sul primo momento; il giudice civile sull'opposizione all'esecuzione decide sul secondo; la Cassazione ha applicato tali principi

  • Sez. 1, n. 4384 del 7/11/2017 (Riotti)

    Precedente di questa Sezione che ha avuto argomentazioni condivise dal Collegio: la domanda di accertamento di prescrizione del credito da spese processuali deve essere proposta al giudice civile e non al giudice dell'esecuzione penale

Massime di principio

  • Le contestazioni relative alla quantificazione delle spese processuali e alla estinzione del credito per prescrizione vanno proposte con opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice civile (art. 615 c.p.c.), non in sede di esecuzione penale.
  • Il giudice dell'esecuzione penale può decidere solo su questioni inerenti all'esistenza e al perimetro della statuizione penale (cioè se e in quale termini la condanna alle spese sussiste); ogni controversia 'a valle' sulla concreta quantificazione o sull'effetto estintivo del tempo rientra nella cognizione civile.
  • Se il giudice penale decide sul merito di questioni riservate al giudice civile, la decisione può essere annullata in Cassazione senza rinvio, lasciando impregiudicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice civile competente.
  • In presenza di modifiche normative che incidono sulla solidarietà o sul quantum (es. modifiche dell'art. 205 DPR 115/2002), il debitore che contesta il calcolo o la legittimità della pretesa deve agire in sede civile per ottenere la disapplicazione o la rettifica del ruolo esattoriale.
  • Per evitare decadenze procedurali o problemi di prescrizione sostanziale, è consigliabile impugnare tempestivamente (e comunque nei termini previsti dalle norme processuali civili) la quantificazione o la pretesa notificata dall'ufficio di riscossione dinanzi al giudice civile, senza limitarsi ad attendere l'azione esecutiva dell'ufficio.

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